happysmileone

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Ho intimato causa di sfratto all'inquilino di un locale commerciale che dal febbraio 2020 non ha piu' versato i canoni di affitto pur essendo un esercizio (vendita di pizzeria e friggitoria per asporto) che non e' mai stata costretto a sospendere l'attivita' causa Covid. In prima udienza l'inquilino ha ottenuto una proroga per pagare cosa non avvenuta ed in seconda udienza il giudice si e' preso tempo per la decisione e successivamente la causa e' stata assegnata ad altro giudice. Sono da piu' di un mese in attesa della sentenza.
Cio' detto volevo conferma che il decreto sostegni abbia eliminato anche per le locazioni commerciali il pagamento dell'imposta per gli importi non percepiti dal 1 gennaio 2020 a seguito di intimazione di sfratto o dell'ingiunzione di pagamento. Ed in caso affermativo come comunicare all'Agenzia delle Entrate il diritto all'esenzione.
La notizia a seguire la ho appresa dal sito dell'ADUC.
AFFITTO, TASSAZIONE IN CASO DI MOROSITA'
I canoni derivanti da contratti di locazione non percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2020 NON non concorrono a formare il reddito soggetto a tassazione (sono quini NON tassati), purche' la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di pagamento.

La novità era stata introdotta nel 2019 per i contratti stipulati dal 1/2/2020, ma la conversione in legge del decreto sostegni elimina questa limitazione prevedendo che l'esenzione riguardi i canoni non percepiti da tale data.
Per le locazioni commerciali la legge di conversione prevede anche un "percorso condiviso per le ricontrattazioni" nel caso di il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi derivante dalle restrizioni in ambito COVID-19 e dalla crisi economica legata alla pandemia. Locatario e locatore, dice la legge, sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

Riferimento: Decreto "sostegni", Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art. 6 septies che modifica l'art. 3-quinquies del Dl 34/2019 (la norma di riferimento rimane il TUIR (Dpr 917/86), art.26) e art.6 novies.
 

Nemesis

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volevo conferma che il decreto sostegni abbia eliminato anche per le locazioni commerciali il pagamento dell'imposta per gli importi non percepiti dal 1 gennaio 2020 a seguito di intimazione di sfratto o dell'ingiunzione di pagamento
No. Il vigente secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, recita:
I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.
 

happysmileone

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Mi sembrava troppo bello !!
nel testo Aduc l’anche mette fuori strada se si associa al primo capoverso e non come ulteriore puntodel decreto
 

uva

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nel testo Aduc l’anche mette fuori strada
Oltre a mettere fuori strada, mi pare dica una cosa ovvia:

Locatario e locatore, dice la legge, sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

E' logico che le parti "collaborino", ma non mi è chiaro quali siano le conseguenze se questa "collaborazione" non porta ad alcun risultato, ossia non si stipula un accordo riduzione canone.
Penso che la legge non obblighi il locatore ad accettare le richieste del conduttore.
 

Nemesis

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Locatario e locatore, dice la legge, sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione
Infatti l'art. 6-novies del D.L. n. 41/2021, introdotto dalla legge di conversione n. 69/2021, recita:
Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

Sarebbe interessante individuare quali siano le disposizioni in quell'articolo!
C'era bisogno di una norma per stabilire la "collaborazione"?
 

uva

Membro Storico
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Forse quell'articolo significa che se le parti non vogliono collaborare (o malgrado la collaborazione non giungono ad un accordo) sono soggette alla mediazione obbligatoria?

Esempio: il conduttore chiede una riduzione canone del 50%, il locatore è disponibile a ridurlo del 25%, non si raggiunge un accordo.
Come si procede?
Mediazione obbligatoria, canone ridotto deciso dal giudice (mi pare vi siano state alcune sentenze in merito), oppure in caso di morosità del conduttore il locatore può iniziare la pratica di sfratto?
 

happysmileone

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Nel mio caso in cui l'inquilino ha sospeso l'intero pagamento dal febbraio 2020, non mi ha chiesto riduzioni, non ha risposto alla mia disponibilita' di accettare il credito di imposta, non ha dimostrato la perdita di esercizio a seguito Covid (l'attivita' vendita per asporto di pizze e fritti, nel suo stesso settore altri hanno addirittura aumentati i profitti ...), il giudice in prima istanza ha condannato a saldare il debito in quattro mesi riprendendo anche il pagamento delle mensilita'.
Il giudice in prima istanza si e' comportato come da :
l'inquilino ha pagato una rata e poi piu' nulla il giudice si e' riservato di decidere e la pratica e' passata ad altro giudice ......
 

basty

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Sarebbe interessante individuare quali siano le disposizioni in quell'articolo!
C'era bisogno di una norma per stabilire la "collaborazione"?
Temo veda correttamente @uva: non hanno avuto il coraggio di scriverlo apertamente, ... che alla fine il giudice accorderà d'ufficio la riduzione che LUI crederà opportuna.
Non so cosa dia più fastidio: la imposizione o questa ipocrisia.
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Temo veda correttamente @uva: non hanno avuto il coraggio di scriverlo apertamente, ... che alla fine il giudice accorderà d'ufficio la riduzione che LUI crederà opportuna.
Non so cosa dia più fastidio: la imposizione o questa ipocrisia.
Basta che si sbrighino. Spero che in questo caso almeno possa pagare le imposte sul canone ridotto ancorche' non percepito allegando la sentenza !
 

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