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Membro Assiduo
Professionista
Il deposito cauzionale per immobili ad uso non abitativo non può essere mai superiore a 3 mensilità.

Si restituisce in sede di rilascio,previo accertamento di danni cagionati all'immobile oltre il normale consumo d'uso.
Se ci sono danni,non si da il deposito e si mette a verbale che ci sono danni e che il locatore chiederà in sede giudiziale l'attribuzione del deposito ,fatta salva la richiesta del maggior danno.

La quantificazione dei danni lamentati,sarà accertata in sede giudiziale(nomina CTU da parte del giudice)

Il locatore può rifiutarsi la riconsegna del locale con messa in mora del conduttore per le mensilità a divenire.

Il locatore in ogni caso può rifiutare la riconsegna del locale se alla data di rilascio il conduttore non ha pagato i canoni scaduti ,oneri accessori,etc.

Ora però leggo di voci discordanti sull'efficacia ,inserita su tutti i contratti:
-il deposito cauzionale non è mai imputabile in conto canoni.

Possiamo far chiarezza?
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Il locatore può rifiutarsi la riconsegna del locale con messa in mora del conduttore per le mensilità a divenire.

Il locatore in ogni caso può rifiutare la riconsegna del locale se alla data di rilascio il conduttore non ha pagato i canoni scaduti ,oneri accessori,etc.
Ma che significa? A chi il locatore dovrebbe riconsegnare il locale?
 

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