ada1

Nuovo Iscritto
Vi sottopongo un quesito che mi è stato posto e sul quale ero in disaccordo con la mia interlocutrice.

Una mia conoscente ha sostenuto che i conduttori di immobili ad uso abitativo, in ogni caso e qualunque fosse il tipo di contratto sottoscritto, potevano beneficiare di detrazioni IRPEF compresi per i canoni di affitto cosidetti a «canone libero», cioé i 4+4.
Io ho sostenuto che -a prescindere dalle particolarità proprie ai contratti transitori, per studenti, a canone concordato e lavoratori in trasferta - nel caso di un contratto 4+4, il locatario puo' usufruirne soltanto a partire dal 2007 e se riempie anche lui delle condizioni particolari : di età ( tra i 20 e 30 anni, credo) , di reddito (inferiore a un po' meno di 30 000 euro, credo) e di residenza ; e soltanto per i primi tre anni di locazione.

Che ne è esattamente ?
Grazie in anticipo per le vostre gradite elucidazioni
 

maidealista

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DETRAZIONI CANONI AFFITTO
Detrazioni per inquilini di case adibite ad abitazione principale:
Agli inquilini di qualsiasi tipo di contratto di affitto stipulato o rinnovato per la casa adibita ad abitazione principale ai sensi della legge 431/98 spettano queste detrazioni:
- euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
(introdotto dalla Finanziaria 2008)

Detrazioni per i giovani inquilini:
Ai giovani di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/98 per una casa da adibire ad abitazione principale diversa da quella dei genitori o di coloro a cui sono affidati, spetta una detrazione per i primi tre anni di locazione di:
- euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71.
(introdotto dalla Finanziaria 2008)

Detrazione per i contratti di affitto a canone convenzionato, con esclusione dei contratti stipulati con gli enti pubblici:
- euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Detrazione per i contratti di affitto di case adibite ad abitazione principale da parte di lavoratori dipendenti che abbiano trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, a condizione che l'abitazione sia situata nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. A questi spetta una detrazione per i primi tre anni di:
- euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Detrazione per studenti fuori sede
E' riconosciuta agli studenti che frequentano universita' in un comune diverso da quello di residenza (distante da quest'ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa) relativamente ai canoni di locazione di abitazioni poste nel comune ove ha sede l'universita' stessa, derivanti da contratti di affitto stipulati ai sensi della legge 431/98 oppure da contratti di ospitalita' o dagli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Entita' della detrazione:
- 19% dei canoni per un massimo di 2.633 euro: massimo detraibile dall'imposta lorda: 500 euro l'anno.
(introdotta dalla Finanziaria 2007 e integrata dalla Finanziaria 2008)
ADUC - Scheda Pratica - INCENTIVI 2009: LE DETRAZIONI FISCALI (RISTRUTTURAZIONI, ASILI NIDO, ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO, ETC.)

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Canoni di affitto dell'abitazione principale
- Nuove detrazioni per gli inquilini di case adibite ad abitazione principale
Agli inquilini di qualsiasi tipo di contratto di affitto stipulato o rinnovato per la casa adibita ad abitazione principale ai sensi della legge 431/98 spettano queste detrazioni irfpef:
- euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

- Detrazione per i contratti di affitto a canone convenzionato, -con esclusione dei contratti stipulati con gli enti pubblici:
- euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

- Detrazione per i contratti di affitto di case adibite ad abitazione principale da parte di lavoratori dipendenti che abbiano trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, a condizione che l'abitazione sia situata nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. A questi spetta una detrazione per i primi tre anni di:
- euro 991,60 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.496,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

- Nuove detrazioni per i giovani inquilini
Ai giovani di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano contratto di locazione ai sensi della legge 431/98 per una casa da adibire ad abitazione principale diversa da quella dei genitori o di coloro a cui sono affidati, spetta una detrazione per i primi tre anni di locazione di:
- euro 991,60 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.496,71;

Note importanti:
- Queste detrazioni riguardano gia' l'IRPEF dovuta per l'anno 2007 da dichiarare nel 2008 (tramite il modello unico o il 730, a seconda dei casi);
- Tutte le detrazioni suddette non sono cumulabili (chi avesse diritto a piu' di una deve scegliere quella piu' favorevole) e deono essere ripartite proporzionalmente tra gli aventi diritto se gli stessi sono piu' di uno;
- Tutte le detrazioni suddette debbono essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale la casa e' adibita ad abitazione principale, intendendo con essa quella nel quale il soggetto titolare del contratto di locazione (e i suoi familiari) dimorano abitualmente.
- Se la detrazione e' soperiore all'imposta dovuta, la parte eccedente rimane a credito del soggetto. Il Ministero dell'economia e delle finanze dovra' emanare un decreto per stabilire le modalita' di attribuzione e gestione di questo credito.
- La detrazione dei canoni di affitto per l'abitazione principale puo' essere goduta anche se il contratto e' stato stipulato precedentemente all'entrata in vigore della legge 431/98, se su di esso non vi sono riferimenti alla stessa o se i riferimenti riguardano leggi precedenti (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 200 del 16/5/08).

Fonte: d.p.r.917/86 art.13 ter, modificato dalla finanziaria 2008 (art.1 comma 9 a,b,c)
ADUC - Scheda Pratica - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
:daccordo:
 

ada1

Nuovo Iscritto
Grazie mille per questa rapida risposta.
Leggero' i link attentamente e non manchero' di rivenire sull'argomento nel caso avessi qualche dubbio su un passaggio particolare.
Grazie di nuovo
 

ada1

Nuovo Iscritto
per diversi motivi non ho potuto ritornare prima sull'argomento delle detrazioni per inquilini ai fini IRPEF. Lo faccio oggi soffermandomi su qualche punto particolare che non mi risulta sufficientemente chiaro,e cioé :

-dalla scheda ADUC deduco che le sole novità della finanziaria 2008 riguardano :
a) le detrazioni per giovani inquilini, le altre esistendo già precedentemente(credo dal 2001 ??) e quindi nulla cambia per coloro che avevano titolo per usufruirne, riempiendone le condizioni ;
b) la possibilità data dal 2008 in poi ai pensionati e lavoratori dipendenti e assimilati di farle erogare dai sostituti di imposta

-sulla scheda si dice : (cito) -
”Queste detrazioni riguardano gia' l'IRPEF dovuta per l'anno 2007 da dichiarare nel 2008 (tramite il modello unico o il 730, a seconda dei casi)”
e poi si dice (cito) :
“- La detrazione dei canoni di affitto per l'abitazione principale puo' essere goduta anche se il contratto e' stato stipulato precedentemente all'entrata in vigore della legge 431/98, se su di esso non vi sono riferimenti alla stessa o se i riferimenti riguardano leggi precedenti (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 200 del 16/5/08”
Come interpretare questi due passaggi ?
Che -per quanto riguarda i giovani tra i 20 e 30 anni- le detrazioni si possono applicare soltanto a partire dal 2007 ?
E che tali norme potrebbero avere un effetto retroattivo per gli aventi diritto ? E se si, unicamente -penso- per coloro che avrebbero potuto avvalersene prima del 2008 e (perché no ?) prima del 2007 ?

Inoltre, mi sembra anche che :

-le detrazioni si applicano all'unità immobiliare e non al singolo contribuente : cioé, nel caso il contratto fosse cointestato a più conduttori, ognuno di loro -ricorrendone i presupposti- potrebbero avvalersene per la percentuale inerente a quella che si potrebbe definire la loro "quota-parte" e relativamente ai loro giorni di residenza principale effettiva nell'immobile ;
-che i beneficiari non devono avere altri redditi diversi da quelli di lavoratori dipendenti o assimiliti.

Esatto ?
 

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