Franchino

Membro Junior
Gradirei che qualcuno m'illumini su questa problematica:
avendo affittato un locale commerciale e non avendo incassato il relativo canone, sono stato costretto ad esercitare lo sfratto per ritoirnare in possesso dell'immobile. Tutto questo ha comportato una tempistica di 8 mesi!
E' inutile dire che, oltre ad aver perso gli 8 mesi di canone, sono stato costretto a pagare le spese di condominio per altri duecento euro le spese di chiusura contratto e le spese legali per millecinquecento euro!
Premesso che col 730 verserò la somma dei canoni effettivamente percepiti e che con l'Agenzia delle Entrate ci sarà discussione sui canoni mancanti (salvo, penso a dover ricorrere al Ricorso), qualcuno può erudirmi se è possibile portate in detrazione almeno le spese legali?
E' mai possibile che a pagare devono essere sempre gli stessi?
Grazie per la eventuale collaborazione e buon lavoro a tutti.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Dovrai versare "come se avessi percepito" sino alla data dello sfratto stabilita dal giudice
Considerato che si sta discutendo di locale commerciale, io leggerei l'art. 26, primo comma del TUIR:
"I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 33, per il periodo di imposta in cui si e' verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' e' riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare".
 

Tapinaz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Cito integralmente da altro forum il post interessante di un forumista

C'è ordinanza del 04/11/2004 (n. 318) della Corte Costituzionale nella quale si evidenzia il parere dell'Avvocatura di Stato sull'argomento. Vi si legge tra l'altro che:

"...le disposizioni introdotte dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, riguardanti solo gli immobili ad uso abitativo, hanno carattere eccezionale, in quanto derogano al sistema impositivo ordinariamente applicabile, e cio' rende evidente l'infondatezza della censura di disparita' di trattamento, dal momento che il principio di uguaglianza deve essere riferito al sistema applicabile in via ordinaria e non puo' implicare una generalizzata applicazione di un regime eccezionale; sicche', una volta stabilito che, nel periodo in cui il canone non e' corrisposto, cosi' come nel periodo successivo alla cessazione della locazione, i possessori di immobili ad uso commerciale sono assoggettati all'imposizione secondo il sistema ordinario, basato sul reddito ordinario medio, e una volta riconosciuto che tale sistema e' conforme al principio di capacita' contributiva, non vi e' alcuno spazio per invocare l'estensione del piu' favorevole regime eccezionalmente stabilito a favore dei locatori di immobili ad uso abitativo; che, sotto altro profilo, la diversita' di trattamento fiscale fra le locazioni di immobili ad uso abitativo e quelle di immobili ad uso
commerciale sarebbe razionalmente giustificata dalle differenze di disciplina fra le prime e le seconde per quanto attiene, in particolare, al rilascio per morosita': e infatti, mentre nel caso di locazione ad uso commerciale, l'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), dispone che l'esecuzione deve avvenire alla data fissata dal giudice col provvedimento che dispone il rilascio, senza che il locatore sia tenuto a corrispondere l'indennita' per la perdita dell'avviamento, di cui all'art. 34, nel caso di locazione ad uso abitativo e' applicabile, oltre il citato art. 56, la procedura di graduazione disciplinata dal decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;..."


In sostanza ti dicono, arrampicandosi sui vetri, che ciò che risulta apparentemente ingiusto è effettivamente giusto.:occhi_al_cielo:
 

Franchino

Membro Junior
La cosa che vorrei capire è:
come è possibile che devo dichiarare e versare per somme che non ho mai percepito, ne mai percepirò!
Inoltre, come e quando penso potrò ritornare in possesso delle eventuali tasse che pagherei ora?
Non sarebbe più regolare indicare zero come canone percepito nella colonna 5 del mod. 730, atteso che tutta la pratica è cominciata nel 2010 ed è finita nel gennaio 2011 (tempo precedente alla compilazione e consegna del 730?
Spero in un chiarimentop più esaustivo.
Grazie comunque per quanto portato a mia conoscenza.
 

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