cesco70

Nuovo Iscritto
Salve a tutti e ringrazio anticipatamente chi cercherà di aiutarmi.

La situazione vede una famiglia con un genitore vedovo e 2 figli.
I 3 hanno ricevuto alla morte del padre le loro quote legittime di eredità.

Negli anni seguenti, uno dei figli ha ricevuto dal genitore superstite, circa 100.000€ per l'apertura e la gestione di un'attività commerciale.
Tale donazione è avvenuta tranquillizzando l'altro figlio sul fatto che in futuro potrà rivalersi sull'asse immobiliare della famiglia. Gli immobili prevedono un magazzino uso deposito, un fondo agricolo futuro edificabile e la casa di abitazione suddiviso per successione legittima (50%+16,66% alla moglie e 16,66% ad ogni figlio).

Visto che per il futuro "fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio", il figlio "in attesa" come può tutelare quanto promesso a voce e ricevere in futuro quanto promesso?

La collazione è una possibilità ma come farla valere? Può il figlio che ha ricevuto, negare la donazione?
Potrebbe essere realizzabile una specie di dichiarazione con la quale il figlio fortunato riconosce di aver già ricevuto tale importo e che si impegna a favorire il fratello sfortunato nella suddivisione ereditaria?

Accetto altri suggerimentisu come si potrebbe risolvere la vicenda in famiglia cercando una soluzione low cost?

Grazie mille.
Francesco M.
 
J

JERRY48

Ospite
La donazione richiede sempre l'atto pubblico a pena di nullità (art. 782 c.c.) sia quandi si tratta di beni immobili che mobili (se sono modiche cifre non c'è necessità). I valore dei beni mobili può risultare anche da nota a parte, purchè sottoscritta dalle parti e dal notaio.
La donazione è un anticipo della propria successione.
Può così accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita dal testatore ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari).
L'erede legittimo potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni del testamento, per ottenere la quota spettante.
L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, cioè può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante.
Oppure si può intervenire con la collazione (da te citata) fatta con imputazione, poichè si tratta di beni mobili (art. 750 c.c.).
Comunque in questo momento, purtroppo non puoi fare nulla, in quanto il tuo genitore, in vita sua, dei suoi soldi può fare ciò che vuole.
saluti
jerry48
 

erwan

Membro Assiduo
La collazione è una possibilità ma come farla valere?
opera in automatico: nella dichiarazione di successione c'è un quadro apposito per elencare le donazioni efetuate dal de cujus.

Può il figlio che ha ricevuto, negare la donazione?
:domanda:
se nell'atto di donazione l'accettazione è stata contestuale il contratto si è perfezionato.

Potrebbe essere realizzabile una specie di dichiarazione con la quale il figlio fortunato riconosce di aver già ricevuto tale importo e che si impegna a favorire il fratello sfortunato nella suddivisione ereditaria?
no
 
J

JERRY48

Ospite
Caso mai, art. 751 c.c.

art. 817 c.c. i beni si possono dividere in beni immobili: suolo, sorgenti, corsi d'acqua, alberi, edifici, costruzioni. tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo.
mobili: tutti gli altri beni (tra cui, aggiungo, beninteso anche i soldi).
saluti
jerry48
 

erwan

Membro Assiduo
Nemesis ti ha fatto notare che la collazione di denaro è disciplinata all'art 751 e non dal 750, che si occupa degli altri beni mobili.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Un suggerimento potrebbe essere quello che il genitore superstite faccia un testamento nel quale dichiari, oltre alle sue volontà, anche le quote che in vita ha donato anticipatamente ad uno o a entrambi i figli.
 

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