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Membro Attivo
Un agenzia che deve affittare un mio alloggio al mare uso vacanze mi ha chiesto una dichiarazione di rispondenza dell' impianto elettrico il quale risale a prima del 2008 e' indispensabile per la locazione?avevo sentito che era obbligatoria solo per la vendita..
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
le dichiarazioni di conformità degli impianti non sono più obbligatorie ma la responsabilità civile e penale, in caso di incidente, rimane. Quindi è buona regola quando si mette mano agli impianti farsi rilasciare dal tecnico che ha eseguito il lavoro che l'impianto rispetta la norma in vigore al momento del lavoro.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Per poter certificare l'agibilità il tecnico deve avere il certificato dell'impianto o la dichiarazione di rispondenza, rilasciata da un artigiano abilitato che, verificato l'impianto, lo dichiari conforme.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
da quando non lo sono più?
si sta parlando di affitto e non di vendita di immobile ad uso abitativo. Il locatore deve garantire che l'immobile locato sia privo di "vizi" quindi se gli impianti sono stati costruiti secondo lo stato dell'arte dell'epoca in cui sono stati installati ed in quei tempi non si rilasciava alcuna certificazione, la certificazione non c'é.
Comunque secondo la Legge 46/90 per gli impianti realizzati prima del 13 marzo 1990 non vi era l’obbligo di totale rifacimento dell’impianto ma più semplicemente l’obbligo di adottare alcuni accorgimenti minimi di sicurezza: ad esempio per gli impianti elettrici venivano richiesti la messa a terra e l’installazione del “salvavita”;gli impianti successivi al 13 marzo 1990 dovevano (anche dopo l’entrata in vigore del DM 37/2008 che ha sostituito la legge 46/1990) essere integralmente realizzati secondo le norme UNI e CEI in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori.
Ad oggi gli impianti elettrici costruiti ante DM 37/2008 devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza che sono messa a terra ed interruttore salvavita.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti
3.
Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
ed io avevo scritto quello che tu hai eccepito.
P.S. L'adeguamento doveva essere fatto entro il 31/12/1998
 

griz

Membro Storico
Professionista
a me risulta che anche se l'impianto è di vecchia costruzione è necessaria una dichiarazione di rispondenza alla norma, che si aanche quella che vigeva al tempo della realizzazione
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
ed io avevo scritto quello che tu hai eccepito.
Tu avevi scritto:
per gli impianti realizzati prima del 13 marzo 1990 non vi era l’obbligo di totale rifacimento dell’impianto ma più semplicemente l’obbligo di adottare alcuni accorgimenti minimi di sicurezza: ad esempio per gli impianti elettrici venivano richiesti la messa a terra e l’installazione del “salvavita".
e poi:
gli impianti elettrici costruiti ante DM 37/2008 devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza che sono messa a terra ed interruttore salvavita.

E l'art. 6, comma 3 non prevede ciò.
P.S. L'adeguamento doveva essere fatto entro il 31/12/1998
Gli impianti che "si considerano adeguati" ex art. 6, comma 3 D.M. n. 37/2008 non richiedevano nessun adeguamento.
 

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