Sese01

Nuovo Iscritto
Salve sono una nuova iscritta ed avrei un quesito da porvi.

Sto acquistando una casa nella quale la planimetria catastale è di molto difforme dalla realtà. Prima del compromesso l'agente immobiliare mi ha mostrato una planimetria del tribrunale (la casa è stata acquistata all'asta) che era invece quasi perfetta a meno di un tramezzo, dicendomi appunto che la planimetria era a posto a meno di quel tramezzo.
Oggi invece, dopo il compromesso (nel quale l'agente immobiliare ha messo che ero a conoscenza della presenza di difformità catastale e che la accettavo in questo modo) scopro che la planimetria catastale è completamente differente.
Come devo comportarmi? Sul compromesso in effetti io accetto la difformità catastale? A questo punto mi devo prendere carico io di tutte le rettifiche catastali?

Grazie

Serena
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Io credo che la non commerciabilità della casa, sia comunque un abuso. Il fatto che l'agente abbia cercato di scaricarti queste difformità, non esclude che il tutto sia condito da malafede e disonestà, punibili. Tra le righe, vorrei quasi dirti che, se ti hanno fatto scrivere che sei a conoscenza delle difformità, tu lo hai firmato, convinta che in questa fase la situazione è difforme, ma che per la data ultima del rogito, la proprietà deve adeguare il tutto secondo norme e Legge.
Una lettera Raccomandata A,R. con questi termini, io la invierei subito, vedrai che le cose iniziano a girare veloci.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
se la casa è stata comperata in asta, e che il C.T.U. ha evidenziato le difformità e sono state pubblicate nel bando, non ci sono problemi, il tutto è sanabile, entro i 6 mesi dell'aggiudicazione d'asta, tramite il perito che ha redatto la perizia del tribunale, ciao adimecasa:daccordo:

Aggiunto dopo 1 :

se leggi la relazione in fondo c'è scritto la disposizione del perito, che si mette ha disposizione per tali incombenze e sanatorie:daccordo:
 

alemaro

Membro Attivo
non sono del tutto sicuro della risposta di adimencasa ( poi può darsi che prenda un abbaglio) ma l'ultimo comma dell'art 40 recita:"Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge"
quindi si desume che se il pignoramento ( o la procedura) è stato eseguito prima del 27/2/85 si può sanare, altrimenti se non c'è la doppia conformità la vedo dura....

se poi ho detto una castroneria mi spiace, ma diversi legali con cui ho parlato mi confermano quanto sopra. ( tra l'altro nelle mie ctu verifico sempre quanto detto)
saluti ale
 

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