La domanda non mi appare chiarissima, ma provo dare una risposta di tipo generico, che spero possa aiutarti.
Fino a che i titolari di diritti di proprietà sono in vita e capaci di intendere e di volere, possono cedere tali diritti, nelle varie forme previste (vendita, permuta, donazione, ecc.) senza che nessuno possa vantare alcunchè.
Al momento in cui i titolari di tali diritti vengono a mancare (decesso), i loro eredi legittimi che ritengono lesa la loro quota di legittima (se ne hanno le ragioni) possono chiedere l'azione di riduzione di una eventuale donazione, ma non di vendita o permuta.
Nel caso specifico e se il padre è deceduto, essendo stati i due beni di diverso valore ( 5 e 2) ed essendo stati permutati alla pari, ne consegue che il figlio ha visto accrescersi il suo patrimonio della differnza (3) e forse potrebbe essere considerata come una donazione indiretta. Se così fosse, la figlia potrebbe probabilmente rientrare nei termini per una azione di riduzione semprechè non siano passati più di 20 anni dall'avvenuta cessione o 10 anni dalla morte del padre (che sinceramente mi auguro non sia ancora avvenuta).