BRC

Membro Attivo
Nel mio condominio sono stati eseguiti lavori per 65000 euro. Ogni condomino ha pagato in base ai millesimi di propretà pertanto io ho pagato €.6200. Per poter usufruire della detrazione fiscale che mi spetta, l'amministratore mi ha rilasciato un documento nel quale risulta che il mio diritto è su €. 5200 solamente. La spiegazione è stata che, poichè alcuni condomini non avevano ancora pagato, la fattura era stata fatta per soli 55000 euro e, pertanto, solamente questo importo viene preso come riferimento per il diritto alla detrazione fiscale dovuta.
Mi chiedo se questo è giusto perchè i condomini che non hanno ancora pagato usufruiscono comunque di una detrazione e (probabilmente il pagamento è stato fatto nell 2015 e avremo, spero, ancora una detrazione) non era possibile riconoscere a ciascuno i pagamenti effettivamente fatti?.

grazie per la risposta
 
O

Ollj

Ospite
Se tutto si fosse svolto come da lei indicato (anche in merito alla detrazione dei morosi) è stato commesso un grave errore da parte dell'amministratore; questi infatti, pur avendo saldato solo parzialmente i lavori eseguiti causa presenza dei morosi, avrebbe dovuto:
- rilasciare la certificazione ai condòmini in regola con i pagamenti e relativamente alle somme dagli stessi effettivamente versate
- non rilasciare alcuna certificazione ai condòmini morosi
Il diritto alla detrazione compete pure ai condòmini morosi, se il pagamento delle quote avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma ciò non pregiudica mai il diritto dei morosi. Diversamente:
- i morosi che si avvalgono della detrazione stanno operando una truffa ai dani dell'Erario;
- l'amministratore ha effettuato una falsa dichiarazione;
- i condòmini in regola con i pagamenti hanno ricevuto un danno.

Consiglio:
- pretendere il risarcimento del danno dall'amministratore minacciandone la revoca.
ove non vi si riuscisse (e non si intendesse agire giudizialmente):
- in sede di dichiarazione dei redditi, non utilizzare la certificazione fallace resa dall'amministratore, ma pretendere la detrazione in base della documentazione effettivamente producibile ed attestante quanto corrisposto al Condominio: importo lavori saldati, quote corrisposte, tabella millesimale di riparto; non a caso chi intende avvalersi della detrazione di imposta di cui all'art. 1 della Legge 27dicembre 1997, n. 449 è tenuto a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici: "delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese"; questa è la documentazione che consente la detrazione, mentre la dichiarazione dell'amministrazione è solo un'alternativa che mai pregiudica il diritto di ciascuno; coì recita la prassi di Agenzia delle Entrate. "In alternativa, in luogo di tutta la documentazione prevista, il contribuente può utilizzare una certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e in cui indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione"

Tralascio le considerazioni, che sarebbero d'obbligo, circa la riforma del 2012 in tema di lavori di ristrutturazione; spero per il vostro amministratore che i lavori siano stati deliberati ed iniziati prima della riforma......
 
Ultima modifica di un moderatore:

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
- pretendere il risarcimento del danno dall'amministratore minacciandone la revoca.
D'accordo sulle varie considerazioni, ma quale è il danno?
BRC non perde il diritto a detrarre su un monte spesa di 6200 euro, solo che potrà operare la detrazione su 5.200 euro già certificati da quest'anno e sui restanti 1000 euro dal prossimo anno. Quindi nell'ipotesi di una detrazione IRPEF del 50% (prorogata se non erro alle spese sostenute entro il 31/12/2015) anzichè detrarre 310 euro quest'anno e per i prossimi 9 anni, potrà detrarre 260 euro quest'anno, 310 euro per i prossimi 9 anni e ulteriori 50 euro l'undicesimo anno.
Il danno in sostanza consiste nello slittamento della detrazione di 50 euro di un anno.
Come calcolare quindi il danno?
 
O

Ollj

Ospite
Il danno in sostanza consiste nello slittamento della detrazione di 50 euro di un anno.
Ciò se accadesse, come da lei presupposto, che i morosi pagassero il dovuto in corso d'anno; lei ha certezza di cio? E se per recuperare le somme si dovesse dar luogo ad un esecuzione immobiliare con tanto di vendita all'incanto?
Quindi e stante il fantasioso procedimento dell'amministratore:
- nessuna detrazione ulteriore fintantochè vi siano dei morosi;
- quanto detraibile per legge in 10 anni, lo sarà solo in 11, 12, 13, 14, ecc... anni e a seconda dei tempi della riscossione coercitiva.
- nel caso d'insolvenza dei morosi (immobile ipotecato e altri crediti privilegiati rispetto al Condominio): perdita della detrazione; infatti, stante tal curioso metodo di "conteggio", l'ulteriore quota versata dai "virtuosi" a copertura del debito lasciato dagli stessi (con essa si ricupererebbe la parte di detrazione a suo tempo non goduta) non attribuirà diritto alcuno alla detrazione mancante (come deve essere), con conseguente danno definitivo di chi a tal metodo si sia affidato.
 
O

Ollj

Ospite
Nessuna polemica è stata colta nel suo intervento, anzì!
La sottolineatura da lei fatta è corretta; servirà a far adeguatamente soppesare i legittimi interessi in gioco: una causa per 50,00 Euro di certo non varrà la pena.
Saluti.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Per poter usufruire della detrazione fiscale che mi spetta, l'amministratore mi ha rilasciato un documento nel quale risulta che il mio diritto è su €. 5200 solamente
Secondo me l'amministratore doveva dichiarare che tu hai versato € 6.200,00. In generale l'amministratore avrebbe dovuto dichiarare per ogni condomino quanto lo stesso ha versato per quella voce di spesa.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Questa può essere una soluzione/pezza di appoggio a metà strada:
soldini ( IVA ) per il lavoro fatto al fabbricato dal 01/01/2015 è entrata in vigore la legge di reverse charge che riguarda tre settori tra cui l'edilizia.

Il fornitore emette fattura senza addebito dell’imposta, le nuove operazioni interessate dall'inversione contabile riguardano, per quanto concerne il settore edile, le prestazioni di servizi di pulizia ecc.
Per leggere tutto l'articolo ecco da dove viene la notizia:

Riccardo Zavatta - Il Sole 24 Ore - leggi su IVA, il reverse charge debutta in tre settori - Il Sole 24 ORE
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
L'amministratore doveva rilasciare la documentazione per il recupero delle spese solo ha chi aveva pagato e non chi è moroso, altrimenti oltre ad non aver versato le quote recupera anche le spese
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
L'amministratore deve dichiarare in una lettera inviata al condomino x quanto lo stesso x ha versato per il lavoro il cui importo è oggetto di detrazione fiscale.
 

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