StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Non di rado capita di trovare in aree pubbliche ma anche accedendo a locali aperti al pubblico come bar o sale giochi l'avviso WI-FI gratuito.
Che succede se l'utente ne approfitta per scaricare illegalmente file coperti dal diritto d'autore ?
Un soggetto, persona fisica o giuridica, che in un albergo o altro esercizio commerciale gestisce una rete wi-fi con accesso ad Internet che offre al cliente anche gratuitamente, fornisce un “servizio della società dell’informazione” ai sensi della direttiva 2000/31/CE e pertanto è responsabile delle violazioni del diritto d’autore realizzate da utenti terzi, i quali scarichino illegalmente file musicali o altri prodotti coperti dal diritto d'autore.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 15 settembre 2016 C-484/14 Mc Fadden ha specificato che, seppure il gestore del negozio non sia responsabile delle violazioni dei diritti d’autore commesse da un utente, tuttavia è tenuto a proteggere la propria rete mediante una password allo scopo di prevenire le violazioni del diritto d'autore.

studiolegaledevaleri@gmail.com
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Un soggetto, persona fisica o giuridica, che in un albergo o altro esercizio commerciale gestisce una rete wi-fi con accesso ad Internet che offre al cliente anche gratuitamente, fornisce un “servizio della società dell’informazione” ai sensi della direttiva 2000/31/CE e pertanto è responsabile delle violazioni del diritto d’autore realizzate da utenti terzi, i quali scarichino illegalmente file musicali o altri prodotti coperti dal diritto d'autore.
È arduo conciliare tale affermazione con quanto aggiunto:
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 15 settembre 2016 C-484/14 Mc Fadden ha specificato che, seppure il gestore del negozio non sia responsabile delle violazioni dei diritti d’autore commesse da un utente...
Ecco il testo della sentenza:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0484&from=IT
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Nella scrittura del commento nel primo periodo in questione è saltato l'interrogativo finale per cui non è riuscito a conciliare quanto ha letto.

"Un soggetto, persona fisica o giuridica, che in un albergo o altro esercizio commerciale gestisce una rete wi-fi con accesso ad Internet che offre al cliente anche gratuitamente, fornisce un “servizio della società dell’informazione” ai sensi della direttiva 2000/31/CE e pertanto è responsabile delle violazioni del diritto d’autore realizzate da utenti terzi, i quali scarichino illegalmente file musicali o altri prodotti coperti dal diritto d'autore ?"

Ad abundantiam con la sentenza De Fadden la Corte ha precisato:

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto leso dalla violazione dei suoi diritti su un’opera possa chiedere a un fornitore accesso a una rete di comunicazione un risarcimento per il motivo che uno di tali accessi è stato utilizzato da terzi allo scopo di violare i suoi diritti, nonché il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali sostenute ai fini della sua domanda di risarcimento.
Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che tale persona chieda che sia inibita la prosecuzione di tale violazione nonché il pagamento delle spese di diffida e delle spese legali nei confronti di un fornitore di accesso ad una rete di comunicazione i cui servizi siano stati utilizzati al fine di commettere la violazione stessa, nel caso in cui tali domande siano volte oppure siano conseguenti all’adozione da parte di un’autorità o di un organo giurisdizionale nazionale di un’ingiunzione che vieti a detto fornitore di permettere la prosecuzione di siffatta violazione.

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva, deve essere interpretato, tenuto conto delle esigenze connesse alla tutela dei diritti fondamentali nonché delle regole previste dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nel senso che esso non osta, in via di principio, all’adozione di un’ingiunzione che, come quella in causa nel procedimento principale, imponga a un fornitore di accesso a una rete di comunicazione che consente al pubblico di connettersi a Internet, pena il versamento di una penalità, di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico, attraverso tale connessione a Internet, su una piattaforma Internet di condivisione (peer-to-peer), una specifica opera protetta dal diritto d’autore o parti di essa, qualora il fornitore abbia la possibilità di scegliere le misure tecniche da adottare per conformarsi a detta ingiunzione, anche se tale scelta si riduca alla sola misura consistente nel proteggere la connessione a Internet mediante una PASSWORD, nei limiti in cui gli utenti di detta rete siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


Per ogni ulteriore spiegazione sulla problematica proposta siamo a disposizione.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Nella scrittura del commento nel primo periodo in questione è saltato l'interrogativo finale per cui non è riuscito a conciliare quanto ha letto.

"Un soggetto, persona fisica o giuridica, che in un albergo o altro esercizio commerciale gestisce una rete wi-fi con accesso ad Internet che offre al cliente anche gratuitamente, fornisce un “servizio della società dell’informazione” ai sensi della direttiva 2000/31/CE e pertanto è responsabile delle violazioni del diritto d’autore realizzate da utenti terzi, i quali scarichino illegalmente file musicali o altri prodotti coperti dal diritto d'autore ?"

Ad abundantiam con la sentenza De Fadden la Corte ha precisato:

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto leso dalla violazione dei suoi diritti su un’opera possa chiedere a un fornitore accesso a una rete di comunicazione un risarcimento per il motivo che uno di tali accessi è stato utilizzato da terzi allo scopo di violare i suoi diritti, nonché il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali sostenute ai fini della sua domanda di risarcimento.
Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che tale persona chieda che sia inibita la prosecuzione di tale violazione nonché il pagamento delle spese di diffida e delle spese legali nei confronti di un fornitore di accesso ad una rete di comunicazione i cui servizi siano stati utilizzati al fine di commettere la violazione stessa, nel caso in cui tali domande siano volte oppure siano conseguenti all’adozione da parte di un’autorità o di un organo giurisdizionale nazionale di un’ingiunzione che vieti a detto fornitore di permettere la prosecuzione di siffatta violazione.

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva, deve essere interpretato, tenuto conto delle esigenze connesse alla tutela dei diritti fondamentali nonché delle regole previste dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nel senso che esso non osta, in via di principio, all’adozione di un’ingiunzione che, come quella in causa nel procedimento principale, imponga a un fornitore di accesso a una rete di comunicazione che consente al pubblico di connettersi a Internet, pena il versamento di una penalità, di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico, attraverso tale connessione a Internet, su una piattaforma Internet di condivisione (peer-to-peer), una specifica opera protetta dal diritto d’autore o parti di essa, qualora il fornitore abbia la possibilità di scegliere le misure tecniche da adottare per conformarsi a detta ingiunzione, anche se tale scelta si riduca alla sola misura consistente nel proteggere la connessione a Internet mediante una PASSWORD, nei limiti in cui gli utenti di detta rete siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


Per ogni ulteriore spiegazione sulla problematica proposta siamo a disposizione.
Grazie mille. Per Lei che ci spiega sempre esaurientemente la "LEGGE" e per altri propisti appassionati di musica. In sintesi la mia riflessione: Quando G.Verdi compose la sua prima opera (I lombardi alla prima crociata) la fece stampare
dall'amico editore G.Ricordi e armato di tutti gli spartiti per orchestrali e cantanti
ne organizzò l'esecuzione e relativa direzione dal podio nel grande teatro "la Fenice" di Venezia. Incassando tutti i proventi di competenza del compositore.
Quando, successivamente, si limitò solo a comporre e a far stampare migliaia
di riduzione (pianoforte e canto, solo pianoforte, piano e violino e altri strumenti
da canto ecc...) invadendo tutte le librerie dell'Europa colta, inclusa l'America,
da quel momento il tris autore-editore-esecutore libero o dipendente, venne sciolto
d'imperio dalla potenza associativa del numero uno+uno= due contro il meno potente uno dell'esecutore già in partenza più debole. Realizzando con la protezione della SIAE la prima legge nel 1865 e definitivamente confermata
dalla 633/1941. Tutto il 1800 e buona parte del 1900 vedeva l'Europa pullulare
di caffè concerti con solisti o gruppi di tre,quattro, cinque elementi...Piano, piano
sono spariti quasi tutti... Solo un'associazione con migliaia di aderenti in grado di
pagarsi un avvocato e un perito in caso di plagio ( per me da proteggere in toto)
potrebbe ottenere l'attenzione parlamentare modificando la legge per un minimo di equità...) Ma ve lo vedete voi un trombettista o clarenettista da Palermo dialogare
con un mandolinista di Napoli o con un pianista di Roma...o con un soprano di Milano...o con fisarmonicista di Udine...??? E' più facile che il Cammello...
Qual è il punto di contrasto con la legge??? E' il dare agli editore l'ordine di stampare e commercializzare gli spartiti. I difensori del diritto fra cui un collaboratore del suo studio che a Milano non fu in grado di abbattere la ratio
della mia tesi si inventarono un corposo "slogan" : Proprietà intellettuale.
Che mi viene a fagiolo. Si può pensare per comodità alla proprietà immobiliare
la quale come tutti i beni materiali o immateriali che siano hanno un loro
uso intrinseco. Bene, l'uso intrinseco di un alloggio è quello di essere abitato
indipendentemente dalla forma contrattuale (locazione onerosa o gratuita,
donazione o cessione onerosa ecc...). Bene, non vi è differenza fra un alloggio
comprato e uno spartito comprato da Curci. Entrambi hanno trasferito in capo
al compratore tutto l'uso intrinseco del bene con la sola eccezione per la progettualità (plagio) che deve essere garantita anche con leggi imperative.
Nel 1901 un notissimo pianista agli albori della musica ritmata già anticipatrice del
Jazz compose e stampò un milione di spartiti per pianoforte di un notissimo brano
Rag eseguito non solo da un milione di pianisti, ma in tantissime versioni discografiche, cinematografiche, radiofoniche, teatrali e chiaramente nei pub e in tanti altri aloni pubblici che di pubblico hanno solo le sembianze...manca la specifica di cosa si suonerà, come e CHI suonerà per far cadere che la vera esecuzione pubblica è quella preannunziata con locandine al teatro di città
e a tutto ciò che la parola teatro si estende per analogia ai programmi radiofonici
televisivi e quant'altro. Ora che questo pianista munito o meno di spartito debba sopportare una mancata esibizione perchè il trattore, la pizzeria, il circolo non si
possono permettere la gabella SIAE oltre all'insopportabile compilazione dei brani
eseguiti con tanto di titoli e compositori e con pesantissime sanzioni per un'omissione o una falsa inclusione, mi sembra una vigliaccata degna di altre
parolacce. Vi è in effetti una concessione di un privilegio enorme che ben poteva
autonomamente ridurre per dare un pò di spazio agli esecutori meno protetti che,fra l'altro realizzano una maggiore eco del brano. Il compositore può stampare
una stanza di brani, ma senza l'esecutore che li "sonorizza" restano carta straccia.
E che dire un trio jazz dove il pianista solista Errol Garner ( il più imitato al mondo )...apriva lo strumento e senza nessuna comunicazione dei brani che avrebbe eseguito inziava a suonare senza mai fermarsi una decina di brani colorendoli con variazioni melodiche, armoniche e ritmiche di indicibile bellezza
tali da farlo passare alla storia come fra i migliori al mondo. dovremmo noi pagarlo extra e invece???Concedesse a lui e ai suoi più umili colleghi la tessera
da 1o euro per la cosiddetta libera esecuzione dal vivo. Chiudo. Non vi è bisogno
di una competenza da musicista. E' puro ambito legale. Grazie dell'attenzione.qpq
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Nella scrittura del commento nel primo periodo in questione è saltato l'interrogativo finale per cui non è riuscito a conciliare quanto ha letto.

"Un soggetto, persona fisica o giuridica, che in un albergo o altro esercizio commerciale gestisce una rete wi-fi con accesso ad Internet che offre al cliente anche gratuitamente, fornisce un “servizio della società dell’informazione” ai sensi della direttiva 2000/31/CE e pertanto è responsabile delle violazioni del diritto d’autore realizzate da utenti terzi, i quali scarichino illegalmente file musicali o altri prodotti coperti dal diritto d'autore ?"

Ad abundantiam con la sentenza De Fadden la Corte ha precisato:

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto leso dalla violazione dei suoi diritti su un’opera possa chiedere a un fornitore accesso a una rete di comunicazione un risarcimento per il motivo che uno di tali accessi è stato utilizzato da terzi allo scopo di violare i suoi diritti, nonché il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali sostenute ai fini della sua domanda di risarcimento.
Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che tale persona chieda che sia inibita la prosecuzione di tale violazione nonché il pagamento delle spese di diffida e delle spese legali nei confronti di un fornitore di accesso ad una rete di comunicazione i cui servizi siano stati utilizzati al fine di commettere la violazione stessa, nel caso in cui tali domande siano volte oppure siano conseguenti all’adozione da parte di un’autorità o di un organo giurisdizionale nazionale di un’ingiunzione che vieti a detto fornitore di permettere la prosecuzione di siffatta violazione.

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva, deve essere interpretato, tenuto conto delle esigenze connesse alla tutela dei diritti fondamentali nonché delle regole previste dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nel senso che esso non osta, in via di principio, all’adozione di un’ingiunzione che, come quella in causa nel procedimento principale, imponga a un fornitore di accesso a una rete di comunicazione che consente al pubblico di connettersi a Internet, pena il versamento di una penalità, di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico, attraverso tale connessione a Internet, su una piattaforma Internet di condivisione (peer-to-peer), una specifica opera protetta dal diritto d’autore o parti di essa, qualora il fornitore abbia la possibilità di scegliere le misure tecniche da adottare per conformarsi a detta ingiunzione, anche se tale scelta si riduca alla sola misura consistente nel proteggere la connessione a Internet mediante una PASSWORD, nei limiti in cui gli utenti di detta rete siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


Per ogni ulteriore spiegazione sulla problematica proposta siamo a disposizione.
Grazie mille. Per Lei che ci spiega sempre esaurientemente la "LEGGE" e per altri propisti appassionati di musica. In sintesi la mia riflessione: Quando G.Verdi compose la sua prima opera (I lombardi alla prima crociata) la fece stampare
dall'amico editore G.Ricordi e armato di tutti gli spartiti per orchestrali e cantanti
ne organizzò l'esecuzione e relativa direzione dal podio nel grande teatro "la Fenice" di Venezia. Incassando tutti i proventi di competenza del compositore.
Quando, successivamente, si limitò solo a comporre e a far stampare migliaia
di riduzione (pianoforte e canto, solo pianoforte, piano e violino e altri strumenti
da canto ecc...) invadendo tutte le librerie dell'Europa colta, inclusa l'America,
da quel momento il tris autore-editore-esecutore libero o dipendente, venne sciolto
d'imperio dalla potenza associativa del numero uno+uno= due contro il meno potente uno dell'esecutore già in partenza più debole. Realizzando con la protezione della SIAE la prima legge nel 1865 e definitivamente confermata
dalla 633/1941. Tutto il 1800 e buona parte del 1900 vedeva l'Europa pullulare
di caffè concerti con solisti o gruppi di tre,quattro, cinque elementi...Piano, piano
sono spariti quasi tutti... Solo un'associazione con migliaia di aderenti in grado di
pagarsi un avvocato e un perito in caso di plagio ( per me da proteggere in toto)
potrebbe ottenere l'attenzione parlamentare modificando la legge per un minimo di equità...) Ma ve lo vedete voi un trombettista o clarenettista da Palermo dialogare
con un mandolinista di Napoli o con un pianista di Roma...o con un soprano di Milano...o con fisarmonicista di Udine...??? E' più facile che il Cammello...
Qual è il punto di contrasto con la legge??? E' il dare agli editore l'ordine di stampare e commercializzare gli spartiti. I difensori del diritto fra cui un collaboratore del suo studio che a Milano non fu in grado di abbattere la ratio
della mia tesi si inventarono un corposo "slogan" : Proprietà intellettuale.
Che mi viene a fagiolo. Si può pensare per comodità alla proprietà immobiliare
la quale come tutti i beni materiali o immateriali che siano hanno un loro
uso intrinseco. Bene, l'uso intrinseco di un alloggio è quello di essere abitato
indipendentemente dalla forma contrattuale (locazione onerosa o gratuita,
donazione o cessione onerosa ecc...). Bene, non vi è differenza fra un alloggio
comprato e uno spartito comprato da Curci. Entrambi hanno trasferito in capo
al compratore tutto l'uso intrinseco del bene con la sola eccezione per la progettualità (plagio) che deve essere garantita anche con leggi imperative.
Nel 1901 un notissimo pianista agli albori della musica ritmata già anticipatrice del
Jazz compose e stampò un milione di spartiti per pianoforte di un notissimo brano
Rag eseguito non solo da un milione di pianisti, ma in tantissime versioni discografiche, cinematografiche, radiofoniche, teatrali e chiaramente nei pub e in tanti altri aloni pubblici che di pubblico hanno solo le sembianze...manca la specifica di cosa si suonerà, come e CHI suonerà per far cadere che la vera esecuzione pubblica è quella preannunziata con locandine al teatro di città
e a tutto ciò che la parola teatro si estende per analogia ai programmi radiofonici
televisivi e quant'altro. Ora che questo pianista munito o meno di spartito debba sopportare una mancata esibizione perchè il trattore, la pizzeria, il circolo non si
possono permettere la gabella SIAE oltre all'insopportabile compilazione dei brani
eseguiti con tanto di titoli e compositori e con pesantissime sanzioni per un'omissione o una falsa inclusione, mi sembra una vigliaccata degna di altre
parolacce. Vi è in effetti una concessione di un privilegio enorme che ben poteva
autonomamente ridurre per dare un pò di spazio agli esecutori meno protetti che,fra l'altro realizzano una maggiore risonanza del brano. Il compositore può stampare
una stanza di brani, ma senza l'esecutore che li "sonorizza" restano carta straccia.
E che dire di un trio jazz dove il pianista solista Errol Garner ( il più imitato al mondo )...apriva lo strumento e senza nessuna comunicazione dei brani che avrebbe eseguito inziava a suonare senza mai fermarsi una decina di brani colorandoli con variazioni melodiche, armoniche e ritmiche di indicibile bellezza
tali da farlo passare alla storia come fra i migliori al mondo! Gli vogliamo dare almeno un patentino da dieci euro a lui e ai suoi pù umili colleghi per liberalizzare
le cosiddette esecuzioni dal vivo??? Perchè il suo valoroso collega con studio a milano
non si mette una mano sul cuore e decida di concedere qualcosina anche agli esecutori in
libera uscita??? Lei ora mi dirà a ragione che sono fuori topic e che esso era completamente diverso dalla mia riflessione. Me ne scuso vivamente
con Lei e con chi sia già intervenuto. Di nuovo grazie dell'ospitalità. qpq.
 
Ultima modifica:

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto