Foet

Membro Attivo
Proprietario Casa
Due coniugi sono usufruttuari al 50% ciascuno (senza clausola di ricongiungimento) della loro casa coniugale che però è di nuda proprietà dei figli.
Alla morte di un genitore, il 50% dell'appartamento diventa di piena proprietà dei figli ma il coniuge superstite, oltre a mantenere ovviamente il suo 50% di usufrutto, acquisisce comunque il "diritto di abitazione" sul 100% di quella che era la casa coniugale, peraltro arredata con mobili di proprietà (questi sì) dei coniugi???
Ringrazio chiunque vorrà rispondere... a norma di legge!
Grazie
 
J

JERRY48

Ospite
Assolutamente sì.
Il coniuge superstite acquisisce il diritto di abitazione al 100%. E l'uso dei mobili presenti nella casa.
Il diritto disciplinato dagli articoli 1021 e seguenti del C.C. spetta, in caso di morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite, ed essendo un legato "ex lege", si acquisisce immediatamente al momento dell'apertura della sucessione ereditaria.
saluti
jerry48
 

Foet

Membro Attivo
Proprietario Casa
Jerry48, innanzi tutto grazie per la tua disponibilità, però, scusami, questa tua risposta sembra essere in contrasto con quanto hai scritto ieri alle 15,56 sull'altra Discussione "Chi paga l'IMU nel caso sotto descritto?".
Evidentemente non mi ero spiegato bene...
Comunque mi confermi che, anche in caso di preesistenza del solo usufrutto, in caso di morte di uno dei coniugi, l'altro acquisisce il diritto di abitazione (e quindi, di conseguenza, il dovere di pagarsi in toto l'IMU!)?
Grazie 1000.
 
J

JERRY48

Ospite
Jerry48, innanzi tutto grazie per la tua disponibilità, però, scusami, questa tua risposta sembra essere in contrasto con quanto hai scritto ieri alle 15,56 sull'altra Discussione "Chi paga l'IMU nel caso sotto descritto?".

La mia risposta era esclusivamente relativa all'acquisizione del diritto di abitazione del coniuge superstite.
La situazione è molto complessa. Nell'esame del catalogo dei soggetti legittimati alla costituzione del diritto di abitazione non vale la pena di esaminare la posizione del proprietario della casa, la cui legittimazione è fuori discussione. Problematica appare invece la legittimazione del comproprietario, il quale, pur certamente essendo legittimato a costituire un diritto di abitazione sulla propria quota, verrebbe in tal modo a creare una
comunione di godimento fra l'habitator e gli altri comproprietari della casa.
Il comproprietario avendo costituito il diritto reale parziario sull'intera casa (e non solo sulla propria quota) si applicheranno le norme sulla divisione ed il diritto si concentrerà sulla parte di casa che verrà assegnata a condividente.
saluti
jerry48
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Due coniugi sono usufruttuari al 50% ciascuno (senza clausola di ricongiungimento) della loro casa coniugale che però è di nuda proprietà dei figli.
Alla morte di un genitore, il 50% dell'appartamento diventa di piena proprietà dei figli ma il coniuge superstite, oltre a mantenere ovviamente il suo 50% di usufrutto, acquisisce comunque il "diritto di abitazione" sul 100% di quella che era la casa coniugale,
Non avevi già ricevuto risposta nell'altra discussione? Nella fattispecie, al coniuge superstite non è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, in quanto non "di proprietà del defunto o comuni".
 

Foet

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nemesis grazie, in effetti avevo ricevuto risposta ma avevo risollevato il problema in questa sezione (Successione... Diritto di famiglia) perché dalle risposte non avevo percepito con chiarezza se, nel caso da me esposto, si era costituito o meno questo benedetto "diritto di abitazione" !
In effetti lo stesso Jerry48 sembra propormi due soluzioni discordanti... mentre tu ora mi confermi con chiarezza che il diritto di abitazione non si è costituito.
Grazie ancora e... tolgo il disturbo.
 

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