nadiolina

Nuovo Iscritto
ciao a tutti sono iscritta gia' da tanto e trovo molto interessante il vostro forum.
ho un chiarimento: mio suocero e morto ed ha lasciato un immobile da dividere
1/3 moglie(avendo la comunione dei beni)1/3 mio marito 1/3 la sorella di mio marito non ci sono mai stati buoni rapporti fra di loro gia' è stato stipulto dopo 2 anni di litigate la successione con un atto notarile inadeguato per mio marito ma subito dopo esattamente nel 1998 la madre di mio marito ha venduto(cosi' si dice) per 160 milioni la sua parte di eredita' alla figlia oltretutto piu' bassa del valore all'atto (erano 300 milioni ma era inserito un terreno dal valore di 100 milioni)senza informando mio marito, mi chiedo ma mio marito non aveva diritto anche lui a una prelazione sulla eredita' anche come acquisto?
naturalmente è stato fatto per evitare un domani la successione a lui mia suocera è ancora in vita si puo' agire legalmente oppure tutto decade in prescrizione visto che sono passati
piu' di 10 anni o busgona aspettarela morte della mamma??
vi ringrazio molto anticipatamente
nadiolina
 

Salvatore Schiavone

Membro dello Staff
Gentile Signora, la risposta alla sua domanda è purtroppo negativa nel senso che suo marito non aveva il diritto di prelazione perchè la vendita della madre era avvenuta nei confronti della propria figlia, quale altra coerede. L'art. 732 del codice civile infatti prevede il diritto di prelazione solo nel caso in cui la vendita della quota di eredità venga fatta ad una persona "etranea" e non invece quando viene fatta a favore di una altro coerede, come nel caso che lei ha prospettato. La ratio della norma è quella di garantire l'unitarietà del patrimonio ereditario, evitare cioè che si intromettano persone estranee agli eredi. Ecco perché il diritto di prelazione non trova applicazione quando la vendita della quota avviene tra gli stessi eredi.
 

Mauro Sambucini

Membro Attivo
Tutto giusto quanto fin qui detto, credo però che con l'aiuto di un buon avvocato (non so se dopo 10 anni si può ancora fare) si può fare un controllo se effettivamente la vendita è stata reale o fittizia, mi spiego: bisogna che si facciano dei controlli se effettivamente la mamma ha incassato la cifra scritta nell'atto di compravendita e se la sorella ha fatto uscire dei soldi dal suo conto.
Naturalmente vuol dire fare una causa, e se effettivamente il tutto è successo regolarmente anche abbastanza costosa.
Spero di non aver detto una ERESIA.:-o
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
credo però che con l'aiuto di un buon avvocato si può fare un controllo se effettivamente la vendita è stata reale o fittizia,: bisogna che si facciano dei controlli se effettivamente la mamma ha incassato la cifra scritta nell'atto di compravendita e se la sorella ha fatto uscire dei soldi dal suo conto.

Quella di Muaro mi sembra un' osservazione intelligente.
Infatti l'azione di riduzione si puo' esperire anche nel caso in cui si doni fingendo di vendere (donazione dissimulata): occorre infatti guardare al contratto che realmente si stipula e non a quello apparente.
 

Paolo Zavatta

Nuovo Iscritto
Cortese signora,
sono uno studente di giurisprudenza. Ho trovato la sua domanda su questo forum cercando del materiale su altri argomenti, ad ogni modo avendola letta mi sono registrato ritenendo di poterle porre all'attenzione un punto interessante per il suo dubbio.
E' vero che suo marito probabilmente non ha un diritto di prelazione poichè questo, effettivamente esistente in caso di alienazione della quota ereditaria e prevedente l'obbligo di comunicare l'intenzione all'alienazione della propria quota agli altri coeredi con diritto di riscatto in caso di inadempimento, ha efficacia soltanto finchè non avviene la divisione.
Tuttavia c'è da considerare la situazione particolare.
Difatti suo marito oltre il discorso da lei posto è altresì un erede legittimatario della madre. Nel caso specifico alla morte della madre, sussistendo solo una sorella, avrà diritto a 1/3 dell'eredità. Però questo 1/3 viene calcolato sulla riunione fittizia, che è la somma dell'attivo ereditario (il valore dei beni del defunto sottratti i debiti) e del donatum (cioè il valore dei beni usciti dal patrimonio per donazioni).
Stante il consiglio di rivolgersi a un avvocato competente, probabilmente dimostrando che il valore della vendita è stato inferiore al valore reale dei beni venduti alla sorella si può far configurare un tentativo di aggirare le norme per la successione e far rientrare il restante valore effettivo del bene non pagato come donazione, da ricalcolarsi nella riunione fittizia nel donatum. Se l'avvocato confermerà quasta mia posizione probabilmente proporrà un'azione di riduzione nei confronti della sorella di suo marito, qualora tramite la vendita da Lei accennata e ricalcolando la riunione fittizia risulti sia stata inficiata la quota legittima di 1/3 spettante a suo marito.
Cortesi saluti.
 

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