Luigi Criscuolo

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buona giornata a tutti: oggi, prima delle 13, mentre mi stavo preparando il pranzo, ho assistito alla parte terminale di Forum su Canale 5. In pratica ho appreso che colui che si è assunto la paternità di un nato ha tempo 5 anni dalla nascita per attuare la pratica di disconoscimento della paternità. Mentre, per il nato, questo scadenza non esiste: cioé in qualsiasi momento della propria vita può intraprende la pratica di disconoscimento della genitorialità.
Al di là della ricostruzione romanzata del fatto che è alla base della trasmissione, gli articoli del c.c. citati sono reali; quindi vi chiedo se vi sembra giusta una legiferazione del genere....... non sarebbe meglio per il padre succedaneo avere meno tempo (diciamo 18 mesi anziché 5 anni) ma dalla data della scoperta di non essere lui il genitore?
Tutta la faccenda è nata perché si sono fatte delle analisi genetiche in ambito familiare per vedere se il nonno fosse portatore di un difetto genetico riscontrato nel nipote. E' emerso che il patrimonio genetico del figlio del nonno nonchè padre del nipote non poteva essere correlato con quello del nonno/padre: per cui è emersa l'esclusione della paternità. Questa scoperta è stata fatta quando il figlio del nonno aveva già 30 anni.
Ovviamente il nonno/padre ha chiesto il disconoscimento della parternità che non gli è stato concesso.
Tutto il resto emerso nel dibattino non c'entra con il quesito che ho posto.
 

Nemesis

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ho appreso che colui che si è assunto la paternità di un nato ha tempo 5 anni dalla nascita per attuare la pratica di disconoscimento della paternità.
Non è esattamente così. L'art. 244, comma 4 c.c. prevede che l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.
Ma i commi 2 e 3 prevedono che l'azione è soggetta al termine di decadenza di un anno, che decorre al verificarsi di determinati fatti. A seconda dei casi, la nascita, ma anche fatti a essa successivi.
 

Luigi Criscuolo

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@Nemesis peggio mi sento dopo aver letto . Non volevo raccontare tutto l'accaduto. Comunque succintamente i fatti: un Tizio, sposato e padre di una figlia, incontra Tizia; tra i due nasce la passione ardente, ma lui continua a frequentare la casa coniugale come se nulla fosse pur mantenendo viva la storia con Tizia. Un giorno la Tizia gli dice di aspettare un bambino: Tizio preso da questa notizia, per assumersi la responsabilità di padre, decide di dire tutto alla moglie e si separa da lei. Nasce il bambino, che viene riconosciuto dal presunto padre, ottenuto il divorzio dalla moglie Tizio sposa Tizia: la nuova famiglia va a gonfie vele. Il figlio cresce, si accoppia con una donna e fa un nipotino. Crescendo il nipotino palesa dei problemi e gli viene trovato un problema di origine genetica. Parte un indagine su chi fosse il portatore di questa anomalia genetica e facendo il test del DNA emerge che il figlio di Tizia non anche figlio di Tizio: nel frattempo sono trascorsi circa 30 anni. Tizia allora si ricorda di aver avuto un incontro galante, il giorno prima/dopo o il giorno stesso, rispetto all'accoppiamento con Tizio: durante il dibattimento Tizia ha sostenuto, creduta dal giudice donna, che lei ignorava che la gravidanza poteva essere stata innescata dall'incontro galante.
Ora a fronte dell'allontanamento di Tizo dalla seconda famiglia, della richiesta di disconoscimento della paternità e della richiesta di separazione per colpa (infedeltà) di Tizia (tralascio le riconvenzionali di Tizia e del di lei figlio). Il giudicemonocratico ha deciso che il disconoscimento della paternità non poteva essere accolto essendo ampiamente decaduto il termine entro il quale si sarebbe dovuto presentare la domanda (e qui che dico "peggio mi sento" perché con sentenza n.° 4090/2009 la 1° Sezione della Cassazione ha confermato che il termine della decadenza decorre esclusivamente dal giorno della nasciata e non dal giorno in cui si è raggiunta la certezza della negatività della paternità biologica).
Circa l'attribuzione della separazione per infedeltà, anche questa richiesta è stata respinta perché all'epoca dei fatti Tizia non essendo coniugata con Tizio non aveva l'obbligo della fedeltà nei suoi confronti; inoltre, dopo la nascita del figlio non aveva cognizione che il padre biologico del figlio potesse essere il frutto del fugace incontro.
 

Luigi Criscuolo

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Stimatissimo @Nemesis sono andato a leggermi la nuova stesura dell'art.244 del c.c. ma non ho trovato alcunché che possa supportare le tue osservazioni.
Tieni presente che Tizio ha riconosciuto il figlio di Tizia prima di sposarla: quindi riconoscimento ante matrimonio.
Che lui era sessualmente fecondo avendo già avuto una figlia dalla precedente unione.
Che trent'anni fa non era d'uso comune fare i test genetici prima di riconoscere come proprio un figlio nato da una relazione extra coniugale: ci si fidava della parola della partner (moglie o convivente o compagna occasionale) e del fatto di avere avuto rapporti sessuale con essa nel periodo indicato della fecondazione.
Che Tizia non ha commesso adulterio nei confronti di Tizio in quanto non era ancora con lui sposata,

Modifiche all'articolo 244 del codice civile

1. L'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento

L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui e' venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.
Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e' nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
Se il marito non si trovava nel luogo in cui e' nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non puo'
essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della
nascita.

L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta'. L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.
L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di eta' inferiore.".
 
Ultima modifica:

moralista

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:maligno: che baldracche? forse ha fatto sesso il giorno prima o lo stasso giorno con il quale ho fatto sesso con lui, se non è combinazione è combinato il tutto dai media
 

Nemesis

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Tieni presente che Tizio ha riconosciuto il figlio di Tizia prima di sposarla: quindi riconoscimento ante matrimonio.
Cambia ben poco rispetto ai tempi per promuovere la (diversa) azione di impugnazione del riconoscimento (del figlio nato fuori dal matrimonio), ex art. 263 c.c.
L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento. Ma deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
 

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