Mariangela Morelli

Membro dello Staff
Per quanto riguarda l'obbligo da parte del locatore della corresponsione dell'indennità di avviamento al conduttore, esiste copiosa giurisprudenza circa la sussistenza di tale obbligo anche nel caso in cui l'inquilino abbia anche cessato l'attività svolta nell'immobile puranche prima del ricevimento della disdetta.

E' pertanto da ritenersi irrilevante il fatto che il conduttore abbia trasformato il negozio in magazzino dopo il ricevimento della disdetta.

Per quanto riguarda poi l'obbligo da parte del precedente proprietario di omettere di porre al corrente l'acquirente dell'immobile del fatto di alienare un bene ad uso commerciale destinato a contatti con il pubblico per il quale aveva inviato disdetta al conduttore, non mi pare vi sia dubbio che il nuovo proprietario può rivalersi sul vecchio proprietario per l'avviamento da corrispondere al conduttore.

Tacere una circostanza così importante dal punto di vista patrimoniale in una compravendita, con particolare rilevanza nella determinazione del prezzo di vendita del bene, può paragonarsi alla vendita di bene con "vizio occulto".
 

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