Domenicofil

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Buona sera mio fratello nel mese di dicembre ha affidato incarico per vendita appartamento .Purtroppo qualche mese dopo e’ deceduto. Vorrei dare disdetta a tale agenzia ma non so se basta la mia firma per la disdetta o c’e’ bisogno di firma anche degli altri eredi? Grazie tante per la risposta
 

Franci63

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Se ci sono altri eredi, meglio decidere insieme.
In ogni caso, se vuoi dare disdetta, dovrai pagare una penale ( se prevista nell’incarico), o il rimborso delle spese sostenute dall’agenzia da dicembre.
 

Dimaraz

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In ogni caso, se vuoi dare disdetta, dovrai pagare una penale

Sono "contratti" che si estinguono con la dipartita.

Art 1728 del CC.

Non serve nemmeno una "disdetta"...ma un avviso per informare è doveroso.

Se poi un potenziale compratore presentato a suo tempo dall'agente immobiliare acquista l'immobile la provvigione andrà chiesta solo a quest'ultimo.
 

Dimaraz

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Che si applica al mandato. Non alla mediazione.

Ma qui si parla di contratto sottoscritto con una Agenzia Immobiliare cui si da compito di vendere una proprietà.

Quindi vale l'Articolo 1742 sempre del Codice Civile.

La "mediazione" non prevede alcun contratto "ad agire" visto che il mediatore è figura che favorisce la conclusione di un affare fra le 2 parti.
Vedi Art. 1754.
 

Dimaraz

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Si tratta di incarico mediazione.

Non esiste un "incarico" di mediazione ma una attività.
Capisco che nella "realtà" taluni confondano le 2 attività svolte.
Ma il fatto che taluni aspetti si sovrappongono (diritto ad una provvigione in caso di compravendita) non può eliminare la distinzione fatta dalla norma.

Una attenta lettura del Brocardi in tutte le sue parti aiuta:


 

Nemesis

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Ma qui si parla di contratto sottoscritto con una Agenzia Immobiliare cui si da compito di vendere una proprietà.
Infatti. È quindi una mediazione - che può essere anche unilaterale atipica (*) - disciplinata dagli artt. 1754 e segg. c.c.
Attività svolta in modo autonomo, senza essere legato alle parti da alcun vincolo di mandato o di altro tipo, un'attività materiale dalla quale la legge fa scaturire il diritto alla provvigione.
Il mandato, ex art. 1703 c.c. è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.

(*)
Sentenza Corte di cassazione n. 24950 del 2016: La circostanza che colui il quale si assuma mediatore non si sia interposto autonomamente tra le parti, ma abbia ricevuto da una sola di esse l'incarico di reperire un contraente per un determinato affare, non muta la natura mediatoria dell'attività svolta ove riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte. [...] L'incarico a svolgere la medesima attività che il mediatore svolgerebbe d'iniziativa propria può originare da un mandato interno con una delle parti, che tuttavia non muta l'attività che il mediatore svolga poi ai fini della conclusione dell'affare. Dunque, ciò che è decisivo non è tanto l'imparzialità del suo operare quanto la riconoscibilità esterna della posizione terza - che egli assume nel successivo rapporto con entrambe le parti, posizione che gli deriva, appunto, dall'assenza di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con una sola di esse.
 

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