Flaviovco

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Proprietario Casa
Ho affittato dei locali per uso commerciale ed ho invece ceduto la relativa licenza tramite vendita di azienda. Essendosi oramai avvicendate varie gestioni che si sono "vendute la licenza" tra di loro ed hanno stipulato dei nuovi contratti con di locazione con me. Mi chiedo ora, se un giorno volessi rientrare in possesso dei suddetti locali, diciamo per adibirli ad abitazione o per ristrutturare l'edificio per adibirlo ad abitazione e non piu ad uso commerciale; fatti salvi i modi ,i tempi ed i casi in cui è possibile la disdetta del contratto di locazione commerciale, hai conduttori dell'attivita cosa dovrei pagare ? Solo le 18 mensilita stabilite dalla legge L.392/78 art.34 od altro?
Grazie.
 

maidealista

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Proprietario Casa
:
Solo le 18 mensilita stabilite dalla legge L.392/78 art.34 od altro?
Solo quanto previsto dall' articolo di Legge da te citato :
Dalla L. 392/78 :
Art.29. (Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza). Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all'articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda:
a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
omissis
Art.34. (Indennità per la perdita dell'avviamento).In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.
Omissis
SUNIA Salerno, legge 392/78
:daccordo:
 

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