StLegaleDeValeriRoma

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Di recente la Cassazione civile, sentenza n. 22285 del 3 novembre 2016, è tornata sul tema, spesso fonte di controversie, del condomino che vorrebbe distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento trovandosi poi a dover sottostare alla delibera assembleare che nega tale possibilità sulla base della prescrizione di cui all'ultimo comma dell'art. 1118 del codice civile.
Come noto l'art. 1118 "diritti dei partecipanti sulle cose comuni" prevede la possibilità dei singolo condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento ma a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto od aggravi di spesa per gli altri condomini.
Il condomino che intende distaccarsi è tenuto preventivamente a dimostrare in assemblea che "dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all'impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini" e la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell'assenza di "notevoli squilibri" e di "assenza di aggravi" per i condomini che continueranno a servirsi dell'impianto condominiale.

L'onere della prova per il condomino, che intenda esercitare la facoltà del distacco, può dirsi superato nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall'impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di legge il che per esperienza è del tutto raro.
Qualora vengano accertati gli aggravi per gli altri condomini, rilevano i giudici della sesta sezione, l'interessato dovrà rinunciare dal porre in essere il distacco perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante.
Il condomino in questi casi non potrà comunque effettuare il distacco ritenendo di dover concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma, poiché tale possibilità è prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco "non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini".

studiolegaledevaleri@gmail.com
 
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Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
caro @StLegaleDeValeriRoma hai improvvidamente aperto la mia pentola a pressione prima della completa fuoriuscita del vapore.
Nel condominio dove abito il condòmino del piano attico si è distaccato per modo di dire e l'assemblea, manipolata dai soliti saccenti, ha deciso di accettare il distacco a condizione che il condomino pagasse una quota pari al 10% dei suoi mm di riscaldamento per compensare le dispersioni.
L'impianto risale agli anni '60 ed è fatto a colonne montanti; il "distacco" è consistito nel mettere una saracinesca nel punto di ingresso dei tubi quindi non è una modifica irreversibile. Tra l'altro il lavoro non è stato seguito dall'amministratore e controllato da un tecnico di fiducia del condominio.
Prima del "distacco" il condòmino ha inviato all'amministratore una relazione di un perito termotecnico il quale ha subordinato la assenza di squilibri di funzionamento o di aggravi di spesa per gli altri utenti del riscaldamento centralizzato ad un nuovo settaggio della regolazione della temperatura dell'acqua di circolazione. Cosa che non è avvenuta per incuria dell'amministratore.
La situazione che si è creata a seguito del distacco è questa: nessun squilibrio termico ma aumento sostanziale del costo del riscaldamento.
In sostanza il costo del consumo del carburante degli ultimi tre esercizi è rimasto all'incirca lo stesso (+/- 200 euro a fronte di una spesa di 9.000 euro) rispetto al costo ante distacco.
Nel caso in questione
Qmm = è il costo di 1 mm di riscaldamento
X = è l’importo del riscaldamento rimasto invariato rispetto all’ ante distacco
155,46 = sono i mm di riscaldamento del condòmino che si è distaccato.
10% = è l’importo concordato del costo delle dispersioni
Quindi nella situazione ante distacco avevamo: Qmm = X/1000
Nella situazione post distacco abbiamo:
Qmm = X – [10% di ( X/1000 *155,46)] : 844,54 = 0.984454X : 844,54
Rimanendo X uguale sia prima che dopo il distacco si ha
X/1000 < 0,984454X/844,54
quindi c'é un aggravio di spesa per chi è rimasto allacciato.
Cosa dobbiamo fare visto che non è stato approvato solo l'ultimo bilancio consuntivo del riscaldamento?
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
buona sera sig. Criscuolo e complimenti perchè, merce rara, si qualifica con nome e cognome sul forum.
Distaccato per modo di dire non esiste nel diritto condominiale.
Comunque se quanto riferisce è verificabile e addebitabile a costui l'amministratore dovrà attivarsi nei confronti del condomino in questione.
Questo in via generale e coram populo non potendo in questa sede fornire una consulenza che comunque dovrebbe far riferimento anche ad un elaborato tecnico.
 

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