asi

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buona serata avrei bisogno di un consiglio per una questione condominiale. La situazione è la seguente: su un balcone appartenente a due condomini diviso da una semplice separazione in ferro, sono state apportate variazioni da uno dei condomini senza comunicarlo all'altro. La separazione in ferro è stata sostituita da un muro basso ed inoltre verrà realizzata una copertura e un volume aggiuntivo ad incrementare la superficie interna dell'abitazione. le mie domande sono queste:
E' possibile apportare una modifica ad un divisorio senza conoscere il parere del proprietario adiacente?
Che distanza di rispetto è prevista nella realizzazione di una copertura per un balcone che in parte è di proprietà di un'altra persona? se prevista? grazie per l'attenzione
Cordiali saluti
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Da come hai descritto la situazione, se tale ampliamento di copertura ricade nella proprietà esclusiva del vicino, occorre che questi sia regolarmente autorizzato dal condominio e dal comune, per quanto riguarda la distanza può posizionarsi in aderenza al confine.
 

asi

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Grazie per l'interessamento.... mi permetto di approfittare ulteriormente .... ma qualora il condominio non esiste effettivamente, quindi non c'è un amministratore, ma si tratta di un edificio con più appartamenti di proprietari diversi, in questo caso chi decide di apportare modifiche deve comunque comunicarlo agli altri condomini e soprattutto al vicino ( quindi a chi come me è proprietario dello stesso balcone)?
Inoltre la realizzazione è stata già autorizzata, con pubblicazione all'albo pretorio del comune, ma mi chiedevo è proprio sicuro che non ci siano distanze di rispetto per realizzazioni di questo tipo? perché leggevo da internet che:

Da un punto di vista giuridico, una tettoia è equiparata ad una qualsiasi altra costruzione e pertanto per la sua realizzazione va rispetta la distanza legale sancita dall’art. 873 del Codice Civile, in pratica non è possibile realizzare una tettoia a meno di 3 metri dal punto di affaccio della finestra o del balcone esistente del vicino.
Nel mio caso il balcone è unico con una separazione che ne divide le proprietà e che per di più è stata modificata senza preavviso.(ringhiera sostituita da muretto )
Inoltre mi chiedevo in futuro non potrei essere limitato qualora volessi realizzare una tettoia perché dovrei attenermi ai criteri esecutivi di chi realizza la struttura oggi senza nemmeno chiedere un giudizio?
Può consigliarmi come comportarmi per tutelarmi, chiarisco che non è mia intenzione intralciare l'esecuzione dell'opera, però verrei almeno far capire a certe persone che il rispetto e la chiarezza sono la prima cosa nella vita, e non mi sembrerebbe giusto che in futuro dovrei adeguarmi io alle variazioni che stanno apportando, infatti c'è anche un rifacimento di facciata che non rispetta più quella dell' edificio complessivo! Le sembra giusto? E poi perché dovrei perdere luce, aria e panorama se questa tettoia diventasse veranda? non c'è nessuna legge che può venirmi in aiuto?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie per l'interessamento.... mi permetto di approfittare ulteriormente .... ma qualora il condominio non esiste effettivamente, quindi non c'è un amministratore, ma si tratta di un edificio con più appartamenti di proprietari diversi, ....
Si che esiste il condominio, ovvero non è l'eventuale nomina dell'amministratore a stabilire la creazione, ne esiste nessuna norma da seguire per la sua creazione, ma è sufficiente che ci siano almeno due proprietari a condividere delle cose comini, p.es. il terreno cui sorge lo stabile, le scale, i muri maestri, le fondamenta, il tetto ecc ecc;

Elemento indispensabile per poter configurare l'esistenza di una situazione condominiale è rappresentato dalla contitolarità necessaria del diritto di proprietà sulle parti comuni dell'edificio. Quindi la nascita di un condominio non è collegata ad un formale atto costitutivo, ma si verifica di diritto con la prima vendita, da parte dell'originario proprietario di tutto l'edificio, degli appartamenti o singole porzioni di piano a uno o più soggetti (Cass. 4.11.1994 n. 9062; Cass. 18.12.1978 n. 6073; Trib Roma 2.11.2000)

E comunque a a te (vicino) deve essere garantito un pari uso della parte comune.

Ciascun condomino ha il diritto di trasformare in veranda il balcone di sua proprietà (senza dover richiedere l'autorizzazione degli altri condomini), purchè la trasformazione non arrechi danno alle parti comuni dell'edificio ed, in particolare, non alteri il decoro architettonico dell'edificio e non arrechi pregiudizio agli altri condomini, ai quali deve essere comunque assicurato un pari uso del bene comune. --- Trib. civ. Milano, 31 gennaio 1991
 

asi

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
ok salves ti darò del tu... per il momento riesco ad inviarti solo un immagine fotografica se riesco farò anche uno schizzo... ma non riesci a darmi notizie per quel che riguarda le distanze di rispetto? grazie della disponibilità a tutti voi.
Immagine1.jpg
[DOUBLEPOST=1371413002,1371412795][/DOUBLEPOST]Inoltre volevo chiedere: è possibile all'albo pretorio del comune prendere visione del progetto approvato ? visto che la cosa mi interessa da vicino
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Il vicino può realizzare in aderenza al confine del limite nel terrazzo, per fare cio oltre all'autorizazzione comunale occorre anche quella condominiale per modifica del decoro architettonico dell'edificio.

Per quanto riguarda vedute e luce occorre che dimostri il tutto mediante aposita azione giudiziale, cosi come avverrebbe anche per il riconoscimento se quanto in realizzazione rientra come modifica del decoro architettonico dell'edificio.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Il vicino può realizzare in aderenza al confine del limite nel terrazzo, per fare cio oltre all'autorizazzione comunale occorre anche quella condominiale per modifica del decoro architettonico dell'edificio.

Per quanto riguarda vedute e luce occorre che dimostri il tutto mediante aposita azione giudiziale, cosi come avverrebbe anche per il riconoscimento se quanto in realizzazione rientra come modifica del decoro architettonico dell'edificio.
Purtroppo non sono i condomini a decidere sul decoro dello stabile, infatti sarà difficile trovare un accordo sereno, perchè ognuno valuterà secondo il proprio e personale gusto del bello, in caso di diverbi sarà il giudice a dipanare la matassa.

Il decoro architettonico, quale estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, deve essere valutato, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità e non già rispetto all'impatto con l'ambiente circostante. A tal fine, compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico, per cui la sentenza che affermi o neghi l'esistenza di tale alterazione è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione sul punto. --- Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 25 gennaio 2010, n. 1286
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Purtroppo non sono i condomini a decidere sul decoro dello stabile, infatti sarà difficile trovare un accordo sereno, perchè ognuno valuterà secondo il proprio e personale gusto del bello, in caso di diverbi sarà il giudice a dipanare la matassa. Il decoro architettonico, quale estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, deve essere valutato, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità e non già rispetto all'impatto con l'ambiente circostante. A tal fine, compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico, per cui la sentenza che affermi o neghi l'esistenza di tale alterazione è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione sul punto. --- Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 25 gennaio 2010, n. 1286

Infatti ho scritto,

Per quanto riguarda vedute e luce occorre che dimostri il tutto mediante aposita azione giudiziale, cosi come avverrebbe anche per il riconoscimento se quanto in realizzazione rientra come modifica del decoro architettonico dell'edificio.

p.s. sono certo che leggendo con superficialità si incorre a delle sviste e si scrivono precisazioni altrimenti non occorrenti.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Infatti ho scritto,

Per quanto riguarda vedute e luce occorre che dimostri il tutto mediante aposita azione giudiziale,cosi come avverrebbe anche per il riconoscimento se quanto in realizzazione rientra come modifica del decoro architettonico dell'edificio.

p.s. sono certo che leggendo con superficialità si incorre a delle sviste e si scrivono precisazioni altrimenti non occorrenti.
Può darsi che io abbia letto male, ma tu hai anche scritto che è necessaria l'autorizzazione condominiale;
Il vicino può realizzare in aderenza al confine del limite nel terrazzo, per fare cio oltre all'autorizazzione comunale occorre anche quella condominiale
La quale non serve per i motivi succitati, post nr. 8, prova ne è la sentenza del Trib. civ. Milano, 31 gennaio 1991 citata nel post nr. 5
Da cui non sarà il richiedente che dovrà dimostrare la regolarità dell'opera con ricorso al Giudice, a lui sarà sufficiente ottenere il permesso comunale, caso mai saranno gli altri condomini a poter ricorrere per lesione al decoro, ma sarà molto dura, vista anche l'autorizzazione da parte del Comune.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto