ELISABETTAF

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Buongiorno a tutti, avrei una domanda.....
In un residence di 5 palazzine così suddivise:
AB con un codice fiscale
C D E con un altro codice fiscale

le palazzine D E si vogliono dividere dalla palazzina C

possono farlo?
se si come?

Grazie per la collaborazione
 

basty

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Fanno una assemblea CDE: E comunica di voleresi costituire in condominio separato, (? : ma quanti sono i proprietari della palazzina C?) stabiliscono le modalità di gestione delle cose comuni, e poi l'amministratore o facente funzioni di C chiede un suo Codice fiscali.

E tutto questo traffico per cosa? I vincoli in esse rimangono tali e quali.
 

basty

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Fanno una assemblea CDE: E comunica di voleresi costituire in condominio separato, (? : ma quanti sono i proprietari della palazzina C?) stabiliscono le modalità di gestione delle cose comuni, e poi l'amministratore o facente funzioni di C chiede un suo Codice fiscali.

E tutto questo traffico per cosa? I vincoli in esse rimangono tali e quali.
Mi correggo:

C+D+E sui riuniscono in assemblea: D+E comunicano di volersi costituire in condominio separato, stabiliscono le modalità di gestione delle cose comuni, e poi l'amministratore o facente funzioni di D+E chiede un suo nuovo Codice fiscale. (art 61 d.a.c.c.)

Ovviamente D+E devono raggiungere la maggioranza: quale? non so
 

Nemesis

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presumo calcolata solo sui condomini D+E
Se l'attuale condominio è formato dalle palazzine CDE, si deve riunire l'assemblea di quel condominio (che è formato dalle tre palazzine), e la maggioranza è calcolata su tutti i condomini di quel condominio.
La deliberazione dev'essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (CDE).
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie per la precisazione: ma lo trovo abbastanza strano:

che per la validità della assemblea si contino tutti CDE posso capirlo.

Che una delibera che riguarda solo DE, dipenda dal parere anche di C, mi sembra una incongruenza.
A questa stregua, se X fosse un grosso complesso, e Y un piccolo edificio, Y non potrebbe mai avvalersi della possibilità prevista dall'art. 61: questa situazione non avviene di solito quando si discute di impianti o parti che competono solo ad una parte separata del condominio complessivo.
 

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