eleonora buda

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
chiedo lumi in merito a questa situazione, trattasi di un numero civico di proprietà al 50% fra due fratelli.
Il primo(A) possiede 5 locali che affitta, di cui 3 locali al piano terra lungo la loggia che porta ad un giardino interno ad uso comune, e 2 locali al primo piano.
Il secondo (B) è proprietario del secondo e terzo piano con 4 unità di cui una locata ed il resto a disposizione come abitazione privata.
Avrei necessità di sapere quale criterio la normativa stabilisce, magari con un esempio pratico, per la ripartizione delle spese di pulizia scale ed illuminazione scale, e dissipare ogni dubbio alla controparte che sostiene che le spese vanno ripartite in base all'utilizzo ( art. 1123 del c.c.) che se ne fa, per cui dal momento che la controparte è assente dalla casa 5 mesi l'anno, per tale periodo non usa le scale non usa la luce per cui non deve pagare le spese a servizio di un bene comune.
Grazie
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
La pulizia delle scale viene ripartita in base all'altezza piano, e non in base all'uso che uno ne fa, e poco importa se uno non è presente, perchè ha comunque la possibilità di uso, infatti nel condominio si contribuisce in base all'uso potenziale, per contro un condomino potrebbe dire che non esce mai di casa, il che non è possibile, ne nel caso precedente (5 mesi assente) neppure la dichiarazione di non uscire mai di casa.

In tema di condominio negli edifici, la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell'altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica,"in parte qua", dell'art. 1124 cod.civ., il quale segue, con riferimento al suddetto criterio, il principio generale posto dall'art. 1123, II comma, c.c., della ripartizione della spesa in proporzione all'uso del bene e trova la propria ratio nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi. Deve farsi riferimento, pertanto, per la ripartizione delle spese in questione, in via analogica, alla regola posta dall'articolo 1124,I comma, c.c.. Di tale precetto, peraltro, può applicarsi, con riguardo alle pulizia e illuminazione delle scale, solo la sua seconda parte - che prevede la ripartizione del relativo onere in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo - mentre è inapplicabile la prima (che prevede che metà delle spese sia ripartita in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piani). --- Cass civ., Sez. II, 12 gennaio 2007, n. 432

In pratica si potrebbe fare così, il piano terra paga una quota (ripartita per u.i. piano), il 1° piano il doppio (ripartita per u.i. piano), il 2° piano tre quote (ripartita per u.i. piano), il 3° piano quatto volte (ripartita per u.i. piano).

Per determinare la quota, p.es. se la spesa fosse di 1000 Euro si divide per 10 (perchè in questo caso le quote sono 10), quindi il piano terra 100 €, il 1° 200 €, il 2° 300 €, il 3° 400€ = 1000 €
 
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eleonora buda

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mille grazie,
immaginavo che fosse così, infatti credo che la controparte voglia dare un'interpretazione assolutamente personale alla normativa, e disattendere i suoi obblighi.
Avevo considerato: 1+2+3+4=10
1/10 pro quota piano terra
2/10 primo piano
3/10 secondo piano
4/10 terzo piano
Per cui ad A spettano 3/10 di spesa pulizia scale+luce ed a B 7/10 sempre suddivisi poi a piano per u.i.
Buona giornata
 

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