nadia bisi

Nuovo Iscritto
Buongiorno, sottopongo un quesito la cui risposta non ho trovato sul forum.
Ho acquistato una casa indipendente in un borgo costituito da 3 unità immobiliari indipendenti che hanno in comune lo stradello di accesso che è stato acquistato per i necessari collegamenti per le utenze di acqua, luce e gas.
Il quesito è: le spese relative allo stradello vanno suddivise per millesimi o per unità immobiliari, visto che si tratta di unità indipendenti? sul rogito d'acquisto risulta la proprietà indivisa di un terzo per ciascuna unità.
c'è una normativa al quale fare riferimento?
Vi irngrazio in anticipo per i suggerimenti che potrete darmi.
 

raflomb

Membro Assiduo
La logica deduttiva imporrebbe di dividere le spese per 1/3 ciascuno, ovvero in parti uguali, visto e considerato che la proprietà risulta indivisa.
 

nadia bisi

Nuovo Iscritto
L'altro 2/3 sostiene che bisogna dividere in millesimi! (forse perchè la mia è più grande???)
La cosa mi ha lasciato un po delusa visto che cosi si costituisce una sorta di condominnio.
Temo che l'unica cosa che possa salvarmi dalle decisioni dei due vicini (parenti) sia trovare una normativa che regola una situazione del genere a livello legale.
Dove posso cercare?
grazie mille per l'interessamnto
 

raflomb

Membro Assiduo
Lo stradello è stato acquistato dividendo il costo in 3 parti uguali, questo è quanto risulta dal contratto, pertanto, ne consegue che il medesimo rappresenta una proprietà indivisa suddivisa in tre parti uguali e non un condominio.
Così anche gli oneri manutentivi dello stradello dovranno seguire lo stesso criterio.
La normativa che sta cercando consiste nella differenza tra bene condominiale e bene in comproprietà pro indiviso.

Aggiunto dopo 36 minuti :

Per essere più dettagliato, la normativa che devi seguire è quella sulla Comunione di un beneex art. 1100 c.c. e seguenti:
per la strada comune non è possibile costituire un condominio perché non è tra i beni che costituiscono l'edificio, pertanto si applicano le norme sulla comunione. In particolare, se non è dalla parti deciso altrimenti, le quote sono uguali per tutti i partecipanti alla comunione, così come nel tuo caso specifico.
 

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