Maurizio57

Membro Attivo
Proprietario Casa
Un saluto a tutti Avrei un quesito da porre giusto per avere piu' informazioni in merito.
Nel mio condominio abbiamo con molta tribulazione cambiato amministratore il quale pero' nonostante molte sollecitazioni sia scritte che verbali non consegna tutto l'incartamento condominiale fatture e giustificazioni spese ultimi tre anni di cui non abbiamo approvato rendiconto ,e documentazione causa contro condominio che lui come avvocato seguiva.Il nuovo amministratore ci ha consigliato di ricorrere ad un legale .Dobbiamo ancora pagare avvocati per avere documenti che ci spettano?
Grazie per le vostre risposte.
 
J

JERRY48

Ospite
Nel passaggio delle consegna tra vecchio e nuovo amministratore il nodo principale diviene spesso la mancata consegna di tutta la documentazione necessaria.

I motivi possono essere inconfessabili: per esempio l’ex amministratore teme di offrire prove di dolo o colpa nel suo operato. Spesso però la mancata restituzione viene giustificata con il fatto che l’ex amministratore non è stato rimborsato di somme dovute. Infine ci si è chiesto se il professionista subentrante abbia bisogno o meno di una specifica autorizzazione dell’assemblea, per agire in giudizio per richiedere indietro la documentazione.

A tutti questi dubbi ha risposto la sentenza n. 13504/1999 della Cassazione, che ha innanzitutto affermato che il precedente amministratore non può trattenere i documenti finché non rimborsato delle somme anticipate per conto del condominio. Il principio secondo il quale non si adempie agli inadempienti non opera,” non essendovi corrispettività né interdipendenza tra dette prestazioni, originate da titoli diversi”. .Poi ha dichiarato che il nuovo amministratore non ha alcuna necessità per far causa di ottenere l’assenso dell’assemblea, in quanto questa prerogativa gli deriva direttamente dagli articoli 1130-1131 del codice civile che gli attribuisce la rappresentanza giudiziale attiva nelle liti, perché la documentazione è essenziale perché possa svolgere il mandato che gli è stato conferito. Sene sussistono i motivi, si può chiedere al Giudice un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile e l’ex-amministratore finirà per pagare anche le spese legali e gli eventuali danni..
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Condivido quanto sopra riportato da @JERRY48 :):fiore:. L'amministratore uscente non può rifiutare di consegnare la documentazione condominiale neppure se fosse creditore del Condominio, configurerebbe questa ipotesi di "appropriazione indebita". Comunque, ci si può rivolgere al Giudice, che con un provvedimento d'urgenza (art. 700 c.p.c.) ordina la restituzione immediata dei documenti. Può farlo lo stesso amministratore, anche senza autorizzazione assembleare. Questo, infatti, rientrerebbe tra i poteri che sono conferiti agli amministratori dall'articolo 1130: il recupero della documentazione costituisce infatti il presupposto indispensabile per potere gestire il condominio.
A supporto, riporto questa sentenza:

"Ingiustificato trattenimento dei documenti condominiali da parte dell'amministratore cessato in carica."

Trib. pen. Roma sez. IX, 20 luglio 2007, n.15945

L'ingiustificato trattenimento dei documenti condominiali pur a fronte della garbata quanto esplicita richiesta di restituzione formulata in data xxxxxxx e la necessità dell'uso della polizia giudiziaria per il recupero dei documenti dimostrano incontestabilmente l'intenzione soggettiva di interversione del possesso e configurano un'ipotesi aggravata di appropriazione indebita, in relazione alla quale l'amministratore subentrato è legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale, senza necessità di essere autorizzato con delibera assembleare.
 
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Maurizio57

Membro Attivo
Proprietario Casa
Condivido quanto sopra riportato da @JERRY48 :):fiore:. L'amministratore uscente non può rifiutare di consegnare la documentazione condominiale neppure se fosse creditore del Condominio, configurerebbe questa ipotesi di "appropriazione indebita". Comunque, ci si può rivolgere al Giudice, che con un provvedimento d'urgenza (art. 700 c.p.c.) ordina la restituzione immediata dei documenti. Può farlo lo stesso amministratore, anche senza autorizzazione assembleare. Questo, infatti, rientrerebbe tra i poteri che sono conferiti agli amministratori dall'articolo 1130: il recupero della documentazione costituisce infatti il presupposto indispensabile per potere gestire il condominio.
A supporto, riporto questa sentenza:

"Ingiustificato trattenimento dei documenti condominiali da parte dell'amministratore cessato in carica."

Trib. pen. Roma sez. IX, 20 luglio 2007, n.15945

L'ingiustificato trattenimento dei documenti condominiali pur a fronte della garbata quanto esplicita richiesta di restituzione formulata in data xxxxxxx e la necessità dell'uso della polizia giudiziaria per il recupero dei documenti dimostrano incontestabilmente l'intenzione soggettiva di interversione del possesso e configurano un'ipotesi aggravata di appropriazione indebita, in relazione alla quale l'amministratore subentrato è legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale, senza necessità di essere autorizzato con delibera assembleare.
Ringrazio per le risposte esaustive magari sollecito il nuovo amministratore citando le sentenze segnalatemi.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
il precedente amministratore non può trattenere i documenti finché non rimborsato delle somme anticipate per conto del condominio.
diffidare degli amministratori che anticipano somme per conto del condominio. Questi non fanno altro che prelevare temporaneamente soldi dalla cassa di altri condomini: così creano pasticci.
Se il condominio non ha soldi in cassa perché i condomini non pagano le proprie rette l'amministratore indice una assemblea straordinaria con ordine del giorno la situazione di cassa ed i debiti verso i fornitori; dopo di che è meglio che rassegni le proprie dimissioni perché da un condominio deficitario non possono esserci che rogne.
 

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