masagu

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Prima che ci sposassimo mio suocero dona l'appartamento a mia moglie. Visto che è stato fatto prima del matrimonio non rientra nella comunione dei beni (siamo in separazione). Cosa significa esattamente? Se lei non dovesse più esserci (abbiamo un figlio minore) a chi andrà la casa? Solo al figlio? A dire il vero si tratta di una donazione sulla carta ma di fatto ho pagato anche io una quota in quanto mio suocero che ha 3 figli (tra cui mia moglie) ha deciso di farsi pagare la quota dei 2 figli e in pratica abbiamo comprato la casa in questo modo. Che ne pensate?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Prima che ci sposassimo mio suocero dona l'appartamento a mia moglie. Visto che è stato fatto prima del matrimonio non rientra nella comunione dei beni (siamo in separazione). Cosa significa esattamente?
Che quell'appartamento è di esclusiva proprietà di tua moglie.
Se lei non dovesse più esserci (abbiamo un figlio minore) a chi andrà la casa? Solo al figlio?
No. In assenza di testamento, l'eredità di tua moglie (tutti i suoi beni, e non solo quell'appartamento) andrà per 1/2 a vostro figlio e per 1/2 a te. Se i figli dovessero essere più di uno, ai figli andranno i 2/3, che se li divideranno in parti uguali tra di loro, e 1/3 a te.
A te saranno riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà di tua moglie o comuni.
 
Ultima modifica:

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Prima che ci sposassimo mio suocero dona l'appartamento a mia moglie. ... A dire il vero si tratta di una donazione sulla carta ma di fatto ho pagato anche io una quota in quanto mio suocero che ha 3 figli (tra cui mia moglie) ha deciso di farsi pagare la quota dei 2 figli e in pratica abbiamo comprato la casa in questo modo. Che ne pensate?

Penso (Temo) che se non avete correttamente gestito la cosa...abbiate un problema.

Prendendo le testuali parole avete pagato il controvalore della parte di bene che sarebbe spettato in eredità agli altri 2 figli...solo che per le testuali parole agli atti risulta solo che tua moglie abbia ricevuto tutto il bene in donazione.

Non essendo una compravendita e non risultando altro documento riguardo al denaro dato a "conguaglio" gli altri eredi, cui sia aggiunge eventuale moglie (non citata), potrebbero rivendicare questioni legittime.
 

masagu

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Che quell'appartamento è di esclusiva proprietà di tua moglie.
No. In assenza di testamento, l'eredità di tua moglie (tutti i suoi beni, e non solo quell'appartamento) andrà per 1/2 a vostro figlio e per 1/2 a te. Se i figli dovessero essere più di uno, ai figli andranno i 2/3, che se li divideranno in parti uguali tra di loro, e 1/3 a te.
A te saranno riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà di tua moglie o comuni.
Grazie Nem chiaro come sempre!
 

Franz

Membro Attivo
Impresa
ricordo solo che le donazioni e le eredità non rientrano nella comunione dei beni, quindi per chi le riceve rimangono sempre di proprietà esclusiva
 

MagoMerlino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Io ho un problema simile, o quasi. Devo vendere il mio appartamento con questa situazione:
-è stato da me acquisito rilevando le quote dai miei fratelli e da mia madre;
-è stata fatta una scrittura privata dell'avvenuto pagamento delle quote (atto non registrato);
-il rogito è stato fatto come atto di donazione;
-in seguito ho donato il 50% del valore a mia moglie.
Con questa situazione il Notaio mi chiarisce che l'acquirente potrebbe trovarsi di fronte ad un "muro" alzato dalla Banca per la concessione del mutuo, poiché le donazioni sono sempre revocabili e potrebbero invalidare una eventuale vendita con richiesta di "legittima".
Stante quanto sopra dovrei trovare un compratore che:
a)- paghi contanti senza passare da un eventuale mutuo;
b)- accetti questa situazione che verrebbe garantita dal Notaio.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Nemesis, ti chiedo e se i donanti intervenissero nell'atto di vendita rinunciando ad ogni diritto?
Non sono i donanti che dovrebbero rinunciare a qualche diritto. Sarebbero invece i loro legittimari, eventualmente lesi nelle loro quote di legittima, a dover rinunciare a esercitare l'azione di riduzione della donazione. Ma tale rinuncia può esercitarsi esclusivamente dopo la morte degli ereditandi, dovendosi escludere qualsiasi valida rinuncia preventiva, ex art. 557, comma 2 c.c., che recita:
Essi (*) non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.
(*) i legittimari, i loro eredi o aventi causa.
 

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