In caso di vendita o donazione hanno diritto di prelazione.
Dispositivo dell'art. 732 Codice Civile
Fonti →
Codice Civile →
LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI →
Titolo IV - Della divisione (Artt. 713-768) →
Capo I - Disposizioni generali
Il coerede, che vuol alienare
(1) [
1542-
1547] a un
estraneo (2) la sua quota o parte di essa
(3), deve
notificare la proposta di alienazione
(4), indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno
diritto di prelazione (5). Questo diritto deve essere esercitato nel termine [
2964] di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno
diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria [
1501 ss.]. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Note
(1) Dalla dicitura del testo, è evidente il riferimento ai negozi che trasferiscono diritti a titolo oneroso (ossia dietro corrispettivo). Ne resta perciò esclusa la donazione [v. 769].
(2) È stato reputato tale il
legatario che ha ricevuto una somma di denaro
in sostituzione della quota a lui spettante come legittimario [v.
536], nonché
colui che ha ottenuto lo scioglimento della comunione.
(3) Il diritto di prelazione non spetta invece in caso di alienazione non di una quota, ma di singoli beni.
(4) La comunicazione ai coeredi della proposta di alienazione equivale a
proposta contrattuale [v.
1326] con la conseguenza che l'accettazione di uno o più coeredi consente di ritenere concluso a loro favore un negozio di alienazione.
(5) Il diritto di prelazione cui la norma si riferisce, trova la sua fonte nella legge (c.d.
prelazione legale). Essa va tenuta distinta dalla c.d.
prelazione convenzionale che trova la sua fonte in un accordo. A differenza della prelazione legale, quella convenzionale non attribuisce il diritto di riscatto al prelazionario (ossia al soggetto cui il diritto di prelazione è attribuito).