annala

Membro Attivo
Proprietario Casa
nel 2008 è morto mio padre, in seguito a questo mia madre e noi 4 figli abbiamo ereditato una casa (mio padre era proprietario al 75% e mia madre al 25%); mamma ha ereditato il 25 e noi ci siamo divisi il restante 50% quindi ad ognuno di noi è spettato il 12,50% abbiamo fatto la successione.
Ora io vorrei cedere alle mie 2 figlie la quota a me spettante. Il quesito è questo: posso donarglielo? e se si come e cosa devo fare?
 
J

JERRY48

Ospite
Sì, la tua quota la puoi benissimo donare.
Devi fare un atto pubblico dal notaio con due testimoni, pagare la parcella del notaio e le tasse (168+168 € ipotecaria e catastale).
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
pagare la parcella del notaio e le tasse (168+168 € ipotecaria e catastale).
Di quell'importo solamente se in capo ad almeno una figlia donataria sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima casa ai fini dell’imposta di registro. E ciò solo fino alla fine di quest'anno.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Se avevi rifiutato l'eredità, nella successione passavano direttamente alle tue figlie. senza alcuna spesa successiva. (sigh!) In caso di vendita o donazione hanno diritto di prelazione. Ma, scusami se mi impiccio, per un 12,5% ti imbarchi in tutte queste spese? oltretutto ricordati che: ai fini delle imposte (ICI e IRPEF), tua madre risulta come unica titolare. te non hai alcuna spesa di nessun genere, quindi? per spezzettare ancor più al 6,25%, per poi pagare ancora di nuovo?
 
J

JERRY48

Ospite
In caso di vendita o donazione hanno diritto di prelazione.

Dispositivo dell'art. 732 Codice Civile
FontiCodice CivileLIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONITitolo IV - Della divisione (Artt. 713-768)Capo I - Disposizioni generali



Il coerede, che vuol alienare (1) [1542-1547] a un estraneo (2) la sua quota o parte di essa (3), devenotificare la proposta di alienazione (4), indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione (5). Questo diritto deve essere esercitato nel termine [2964] di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria [1501 ss.]. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.



Note
(1) Dalla dicitura del testo, è evidente il riferimento ai negozi che trasferiscono diritti a titolo oneroso (ossia dietro corrispettivo). Ne resta perciò esclusa la donazione [v. 769].

(2) È stato reputato tale il legatario che ha ricevuto una somma di denaro in sostituzione della quota a lui spettante come legittimario [v. 536], nonché colui che ha ottenuto lo scioglimento della comunione.

(3) Il diritto di prelazione non spetta invece in caso di alienazione non di una quota, ma di singoli beni.

(4) La comunicazione ai coeredi della proposta di alienazione equivale a proposta contrattuale [v. 1326] con la conseguenza che l'accettazione di uno o più coeredi consente di ritenere concluso a loro favore un negozio di alienazione.

(5) Il diritto di prelazione cui la norma si riferisce, trova la sua fonte nella legge (c.d. prelazione legale). Essa va tenuta distinta dalla c.d. prelazione convenzionale che trova la sua fonte in un accordo. A differenza della prelazione legale, quella convenzionale non attribuisce il diritto di riscatto al prelazionario (ossia al soggetto cui il diritto di prelazione è attribuito).
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Hai ragione, Bravo! il dubbio c'era, perchè quale prelazione può avanzare se il costo non esiste? Con la donazione cessa il diritto di prelazione. Altra grande grana.
 

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