Penso che occorra fare alcune distinzioni:
1) Locale adibito ad autorimessa dove sostano veicoli e vengono depositati materiali non conmbustibili/infiammabili;
Tutto regolare sia ai fini della normativa sulla prevenzione incendi che urbanisticamente.
2) Locale adibito ad autorimessa dove sostano i veicoli e vengono depositati materiali combustibili/infiammabili;
Non regolare ai fini del D.M. 1/02/1986 ma regolare ai fini urbanistici, in quanto la funzione primaria è sempre di autorimessa.
3) Locale adibito ad autorimessa dove non sostano più i veicoli ma vengono depositati materiali non combustibili/infiammabili;
Regolare ai fini del D.M. 1/02/1986 ma irregolare urbanisticamente ai fini della destinazione d'uso.
4) Locale adibito ad autorimessa dove non sostano più i veicoli ma vengono depositati materiali combustibili/infiammabili;
Occorre stabilire dal quantitativo di materiali se si rientra o meno nell'ex obbligo del C.P.I. (vedasi modifiche apportate) di cui al D.M. 16/02/1982 e se quindi si devono o meno rispettare i parametri per la sicurezza (es. requisiti R.E.I. per separazione da alloggi soprastanti).
Resta l'irregolarità, per destinazione cambio d'uso.