CCC1882

Membro Junior
Proprietario Casa
Buongiorno,
mia mamma ha deciso di mettere in vendita la sua casa ed ha affidato ad un tecnico l'incarico di verificare sia tutto conforme.

Il tecnico ha rilevato che l'edificio risulta leggermente ruotato e in un punto, la distanza dal confine con i vicini è di 4,60 cm e pertanto meno dei 5 metri richiesti.
L'edificio è dei primi anni sessanta, e quindi antecedente D.M. 1444/68 che impone una distanza minima di 5 metri... ci spiegavano però che vige il principio della doppia conformità e che pertanto per mettere tutto a norma ora la distanza dei 5 metri va rispettata.

Il Comune pretende una convenzione con i vicini... ma se questi per firmarla dovessero chiedere decine di migliaia di euro?
Saremmo vincolati a NON poter vendere mai?

Grazie
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Il tecnico ha rilevato che l'edificio risulta leggermente ruotato e in un punto, la distanza dal confine con i vicini è di 4,60 cm e pertanto meno dei 5 metri richiesti.
Tieni presente che la distanza del fabbricato dal confine deve essere misurata in perpendicolare dal fabbricato sul confine. Ed essendo il tuo fabbricato ruotato rispetto a detto confine, detta distanza risulta maggiore rispetto alla perpendicolare dalla recinzione di confine rispetto allo spigolo del fabbricato.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Il Comune pretende una convenzione con i vicini... ma se questi per firmarla dovessero chiedere decine di migliaia di euro?
Già siete molto fortunati che il comune è propenso per un accordo/convenzione tra le parti.
Quello che pensa il vicino non lo potrai sapere se non lo interpelli.
 
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vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Il Comune pretende una convenzione con i vicini...
mi sembra strano visto che:
patti.JPG

invece dopo 20 anni dalla edificazione in modo definitivo e visibile, si usucapisce il diritto di mantenere la costruzione a distanza inferiore rispetto alle norme del c.c. .
La distanza va calcolata in modo lineare.
distanze dal confine.jpg
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
La distanza va calcolata in modo lineare.
Sicuro?
invece dopo 20 anni dalla edificazione in modo definitivo e visibile, si usucapisce il diritto
Bisogna essere certi che con la pratica di sanatoria di precedenti abusi, valga ancora l'usucapione: mi pare che appunto il comune abbia preteso, dovendo regolarizzare oggi alcuni abusi, pretenda pure la conformità alle norme attuali.
E' come quando di fraziona una unità esistente: le due nuove unità devono rispettare i parametri odierni (acustica, accessibilità, parcheggi,....)
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
mi sembra strano visto che:Vedi l'allegato 7651
Dipende da cosa contiene nella sostanza l'estratto che citi.

Non è del tutto inconsueto che le norme d'attrazione di strumenti urbanistici , più attuali, contengono esplicitamente possibilità di deroga alle distanze qualora vi sia un patto tra le parti coinvolte.

Se Tizio vuol costruire ( oppure, può sol costruire) a 4 m dal confine, se il confinante Caio è il soggetto danneggiato ma ne rilascia libero consenso a farlo......quale dovrebbe essere il problema ?
Tra l'altro Caio sarebbe il soggetto anche interessato ad agire contro, rilasciando consenso si esclude ogni azione da parte sua.
Ma sai quanti contenziosi si eviterebbero con accordi del genere, consentendo poi di realizzare edilizia che sarebbe bloccata per tali problematiche o che non si potrebbe mai iniziare.
 
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Gianco

Membro Storico
Professionista
Per derogare dalla distanza minime dal confine occorre che venga rispettata la distanza prevista fra i fabbricati contrapposti, vicini al confine e che, qualora uno sia a distanza dal confine inferiore al minimo richiesto, ci deve essere un'autorizzazione del confinante che permette la deroga, confermando che la differenza richiesta è presente nel suo lotto adiacente il lotto che chiede la deroga. E' evidente che in tal caso la distanza fra i fabbricati, non essendo prospicienti, non potrà essere superiore ai consueti m 10,00.
 
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CCC1882

Membro Junior
Proprietario Casa
Il problema è che l'edificio risulta leggermente ruotato rispetto al progetto... e mi dicono che per regolarizzarlo vige il principio della DOPPIA CONFORMITA'... nel senso che deve rispettare sia le legge dell'anno di costruzione, che quelle attuali...
Concordate?
 

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