Si faccia ben attenzione a non limitarsi al solo diritto positivo su menzionato.
Si operasse tal parziale valutazione, s'incorrera' di certo in spiacevoli sorprese! Necessario tener presente la costante giurisprudenza della Suprema Corte; prima fra tutte la sentenza n. 6019/2014 secondo cui:
"per giurisprudenza consolidata, la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, pure considerando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche delle parti private e la durata delle eventuali convivenze prematrimoniali"
Elementi tutti che, a prescindere dalla mera durata temporale del legame di coniugo, avranno un peso determinante sulla quota di reversibilita' da attribuirsi.