Art. 620 Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Chiunque è in possesso
(1) di un
testamento olografo [
602 c.c.] deve presentarlo a un notaio per la
pubblicazione [
608 c.c.], appena ha notizia della morte del testatore
(2).
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con
ricorso al tribunale del
circondario in cui si è
aperta la successione [
456 c.c.], che sia fissato un termine per la presentazione
(3) [
621 c.c.,
749 c.p.c.].
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento [
623 c.c.] in presenza di due testimoni, redigendo nella
forma degli
atti pubblici un
verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con
sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento,
vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'
estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'
assente [
50 c.c.] o della sentenza che dichiara la morte presunta [
58,
63 c.c.]
(4).
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario [
685 c.c.].
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione
(5) [
623 c.c.].
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale [
587 c.c.]
(6) siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria
(7) ordini il rilascio di
copia integrale (8).