U

User_55091

Ospite
Premesso che nel Condominio in questione esiste un riscaldamento centralizzato con canna fumaria per l’evacuazione di fumi del riscaldamento oltre ad un’altra canna fumaria condominiale per l’evacuazione di fumi ed odori derivanti dalle cappe delle cucine.
Premesso che la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7095 del 18/9/2017 – All. 3 – punto B – VIETA l’utilizzo di stufe o camini a legna o pellet nei Comuni della Lombardia al di sotto dei 300 mt. S.l.m.,
Premesso che la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia . 7635 del 11/7/2008 – All. 2 – Punto A VIETA l’utilizzo di stufe o camini a legna o pellet in un singolo appartamento situato in un contesto condominiale ove già esiste un riscaldamento centralizzato,
Premesso che la Norma UNI 10683 prevede che i fumi dei camini o stufe a legna o pellet non possono essere convogliate in una unica canna fumaria tipo quella condominiale,
Tutto ciò premesso, un condomino si è fatto costruire un camino a legna nel proprio appartamento ed ha convogliato i fumi del suo camino nella canna centralizzata condominiale per l’evacuazione dei fumi ed odori derivanti dalle cappe delle cucine attraverso un proprio tubo in acciaio inox flessibile facendolo arrivare sino al tetto ove scarica il comignolo della canna fumaria condominiale.
Considerato che il Condominio si trova in un paese della Lombardia a 90 mt. S.l.m e che lo stesso Condominio ha un riscaldamento centralizzato, le due Delibere della Giunta Regionale della Lombardia taglierebbero la testa al toro.
Anche appellandosi all’Art. 1102 del C.C. che consente “ l’utilizzo della parte comune ( la canna fumaria ) senza impedire ad altri di farne parimenti uso e purchè non in danno degli altri partecipanti “ impedirebbe comunque ad altri di farne parimenti uso, perchè se tutti mettessero le loro canne fumarie in quella centralizzata ne creerebbero l’occlusione e quindi un danno ad altri perché la stessa risulterebbe totalmente intasata –
Pertanto, per quanto più sopra esposto, si chiede a questo Forum
-Sono legittimi i lavori eseguiti dal singolo condomino od ha commesso un abuso ?? Ed eventualmente, quali altre Leggi o Normative ( oltre a quelle citate ) avrebbe infranto ??
- Quali sono gli Organismi preposti a tali controlli ai quali ci si può rivolgere per far verificare i lavori illecitamente eseguiti ??
Romo
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi pare ti sia dato la risposta da solo. Ma in tale condominio esiste un amministratore ?
E se esisteva già al momento dell'effettuazione dei lavori. come mai non è intervenuto ? E gli altri condomini dormivano ?
Per le rimostranze rivolgiti al Comune.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Anche se non ci fosse amministratore, potete convocare un'apposita assemblea per discutere della cosa, e intimare al condomino di rimuovere il suo tubo, facendo presente che , se non lo farà, vi rivolgerete all'autorità preposta.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ci sono e sempre ci saranno gli "improvvisati"... ma prima per certe questioni dovete interpellare un professionista in loco.

Ps.
La norme della Lombardia dubito possano impedire l'installazione di un caminetto che non serve come riscaldamento principale.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
intimare al condomino di rimuovere il suo tubo,
Più che rimuovere il tubo (ho capito il senso della tua frase...).... temo debba sigillare il suo scarico.

Immettere direttamente i fumi del suo camino nella canna predisposta per raccogliere le esalazioni delle cappe sarebbe anche peggio.

E allo stato attuale ha certamente ridotto la sezione della canna esistente, occupata dalla sezione del tubo flessibile immesso: forse può essere l'appiglio che tecnicamente può dimostrarsi utile allo scopo del postante.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Certo, il problema è condominiale; una parte comune è stata usata impropriamente, impedendo pari usa agli altri.
Quindi va rimosso il tubo, cioè il camino non può essere usato, a meno di trovare altra soluzione tecnicamente lecita.
 
U

User_55091

Ospite
Rispondo a:
- Alberto Bianchi : l'Amministratore l'ha saputo dopo attraverso altre fonti perchè il " furbacchione " si è ben guardato dall'informare e chiedere permessi. Ecco perchè, dopo aver chiesto chiarimenti, ci stiamo muovendo ora.
- Dimaraz : la delibera della Regione Lombardia che ho indicato è chiara. Prova anche tu a controllare in Internet.
-Franci63: trovare un'altra soluzione sarebbe ancor peggio. Visto che lo scarico a parete è anch'esso vietato occorrerebbe una canna fumaria esterna lungo la facciata del Condominio fino al tetto. Pazzesco....
Considerato che il " furbacchione " farà lo gnorri, intendiamo denunciare l'abuso e quindi conoscere esattamente le Autorità competenti a cui rivolgersi.
Grazie a tutto il Forum.
Romo
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
la delibera della Regione Lombardia che ho indicato è chiara. Prova anche tu a controllare in Internet.
Perdonerai se non leggo ogni delibera... ma forse la Regione Lombardia ha precisato delle normative "restrittive"... cisa diversa da un divieto assoluto.
Da quanto mi risulta vietano l'uso di "impianti" che superano certi limiti di emissione.
Esiste una "classificazione" cui i vari produttori certificano quella con cui è "omologato" un determinato modello e, tralasciando i modi scorretti, non sarei così categorico su un "reato".
Dubito che vi abbia permesso di entrare nella sua unità e verificare.

Quindi non comprendo il senso del tuo topic: esiste una ipotesi di "illecito" e già conoscete a quali nirmative appellarvi... non perdere tempo in un forum ma date inizio alle "danze" cominciando con le denunce alle autorità competenti.

Ps.
Senti gli Uffici Comunali e poi passa a Regione e Arpa.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7095 del 18/9/2017 – All. 3 – punto B – VIETA l’utilizzo di stufe o camini a legna o pellet nei Comuni della Lombardia al di sotto dei 300 mt. S.l.m
Quella norma dispone il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, con inizio dal 1 ottobre 2017.
la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia . 7635 del 11/7/2008 – All. 2 – Punto A VIETA l’utilizzo di stufe o camini a legna o pellet in un singolo appartamento situato in un contesto condominiale ove già esiste un riscaldamento centralizzato
Quella norma dispone che dal 15 ottobre al 15 aprile dell’anno successivo, è vietato l'utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa, come definita nella norma UNI CEN/TS 14588, nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, appartenenti alle seguenti categorie:
a1) camini aperti;
a2) camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscano il rispetto dei seguenti requisiti:
– rendimento energetico almeno del 63%;
– valore di emissione di monossido di carbonio (CO) massimo 0,5% in riferimento a un tenore di ossigeno (O2) del 13%, riferito ai gas secchi a 0 ºC e a 1,013 bar.
Tale divieto si si applica:
– alla Zona A1 del territorio regionale (d.g.r. n. 5290/07)
– a tutti i Comuni del residuo territorio lombardo la cui quota altimetrica, così come definita da ISTAT, risulti uguale o inferiore a 300 (trecento) m s.l.m. Nei Comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m s.l.m. i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota ai fini dell’applicazione del divieto stesso; in caso di non individuazione, tutto il territorio comunale sarà oggetto del divieto.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Considerato che il " furbacchione " farà lo gnorri, intendiamo denunciare l'abuso e quindi conoscere esattamente le Autorità competenti a cui rivolgersi.
Denuncia alla ASL che ha assorbito le funzioni dell' Ufficio di Igiene in quanto il lavoro eseguito dal "furbacchione" (come lo chiami tu) trasgredisce il Regolamento Edilizio Comunale di Igiene. Questo dovrebbe prevedere due canne di smaltimento separate una per i vapori delle cotture dei cibi ed una per lo smaltimento dei fumi delle caldaie a gas per il riscaldamento ACS e per la termoregolazione degli ambienti in caso di riscaldamento autonomo. Stufe e camini, quindi sistemi di termoregolazione autonomi funzionanti a biomasse, devono avere una loro canna di smaltimento autonoma. Il comignolo sul tetto sarà unico ma all'interno ci saranno gli sbocchi indipendenti delle canne afferenti i singoli appartamenti.
Se a Dresano usano il Regolamento del Comune di Milano guarda il Capitolo 4 del Titolo III.
 
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