medeuropa

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Dopo aver ricevuto n.3 fatture di acconto con la dicitura
"fattura per lavori in corso d'opera"

l'impresa deve farmi la fattura a saldo (sono lavori sui quali e' stata aperta una d.i.a. Per la detrazione del 36%)

che descrizione deve fare sulla fattura finale:
- deve riepilogare le precedenti fatture?
- deve indicare la d.i.a e/o il contratto?

- deve indicare solo la manodopera totale su tutti i lavori?

In attesa di una vs. Pronta risposta.

Saluti da medeuropa sas
 

raflomb

Membro Assiduo
Non è necessario riepilogare le precedenti fatture, e sufficiente indicare: fattura chiusura lavori ed eventualmente indicare il rif. della DIA:
Le spese che, OLTRE a quelle per l'esecuzione dei lavori, possono essere detratte sono:
- progettazione e altre prestazioni professionali connesse;
- prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- messa in regola degli edifici (ex L.46/90 sugli impianti elettrici);
- adeguamento degli impianti a metano (ex. L.1083/71);
- sopralluoghi e perizie;
- oneri di urbanizzazione;
- relazione di conformita' dei lavori alle leggi vigenti;
- acquisto dei materiali;
- l'IVA , i diritti per le concessioni/autorizzazioni/denunce di inizio attivita', le imposte di bollo;
- altri oneri eventuali collegati alla realizzazione dei lavori o degli impianti;
- TOSAP pagata per gli spazi pubblici necessari ai lavori.
(vedi Risoluzioni Ag.Entrate n.121/1998 e 229/2009)

Non sono invece detraibili:
- gli interessi passivi derivanti da mutui (stipulati per effettuare i lavori di restauro);
- interessi bancari su scoperti od altro;
- trasloco dei mobili, spostati per permettere l'esecuzione dei lavori;
- custodia per i mobili.

COSA FARE PER USUFRUIRE DEL BONUS
Invio comunicazione inizio lavori e documentazione al Centro di Servizio
Occorre inviare (per raccomandata a/r) o presentare la comunicazione di inizio lavori, prima (o contestualmente) dell'inizio degli stessi, all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21 - 65100 Pescara (indirizzo unico per tutta Italia).
Vanno allegati:
- copia della concessione/autorizzazione/Dia (ove previsto);
- dati catastali o fotocopia di domanda accatastamento;
- fotocopia ricevute pagamenti ICI a decorrere dal 1997, se dovuta e se a richiedere le agevolazioni e' il proprietario od altro titolare di diritto di proprieta' (non pero' negli altri casi e neppure nel caso di lavori condominiali).;
- fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale per la ripartizione delle spese in caso di lavori in conodominii (nel caso di susseguenti aumenti dell'importo preventivato, occorre inviare una nuova tabella con ripartizione delle spese);
- nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetto non titolare di diritto di proprieta', come un locatore od un comodatario: dichiarazione di consenso del proprietario.

E' possibile inoltre produrre una dichiarazione notoria sostitutiva ex art.4, L.15/68, che attesti il possesso di suddetta documentazione e la disponibilita' a mostrarla a richiesta, senza dover cosi' inviare per raccomandata tutti i summenzionati documenti.

L'Agenzia delle entrate ha anche chiarito, con risoluzione n.325/E del 12/11/07, che e' possibile sostituire la DIA (dichiarazione inizio attivita') con una autocertificazione del contribuente in tutti quei casi in cui la normativa edilizia locale consideri determinati interventi non rientranti tra le opere sottoposte a DIA. L'autocertificazione e' inoltre utilizzabile dal contribuente anche in caso di controlli da parte degli agenti del fisco, al fine di fornire prove sulla natura degli interventi realizzati.

Comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale quando previsto
Nei casi in cui sia richiesta una comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale (come si desume dalle relative leggi sulle norme di sicurezza nei cantieri, vedi per esempio il d.lgs.81/2008) occorre inviarla, anch'essa tramite raccomandata a/r, indicando:
-generalita' del committente i lavori;
-ubicazione del luogo in cui essi avvengono;
-natura dell'intervento;
-informativa contenente i dati relativi all'impresa esecutrice delle opere;
-dichiarazione di responsabilita' della ditta ed assunzione della stessa del rispetto agli obblighi in materia di sicurezza e contribuzione;
-data d'inizio dei lavori.

Pagamenti tramite bonifico
Le spese detraibili devono venire pagate tramite bonifico bancario (indicando la causale del versamento), indicando anche il codice fiscale di chi effettua i pagamenti (indicandoli tutti se sono piu' persone a sostenere le spese ed a dover beneficiare delle agevolazioni), nonche' la partita IVA (od il codice) della ditta che riceve il pagamento.
Nel caso di opere realizzate nei condomini, e' necessario indicare, come committente, sia il codice del condominio che quello dell'amministratore e, in mancanza, del condomino che provvede al pagamento. Le banche presso le quali vengono effettuati i bonifici bancari devono comunicare al fisco, entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli elenchi delle transazioni relative effettuate.

Nel caso in cui ci siano variazioni in corso d'opera
come un intervenuto accatastamento del fabbricato rurale, modifiche sulla tabella millesimale oppure se i lavori superassero i 51.645,99 euro, ne andra' data comunicazione al Centro di Servizio.

FRAZIONAMENTO DEL BONUS PER PIU' ANNI
Il bonus dev'essere ripartito, come regola generale, in dieci rate annuali dello stesso importo. Se il contribuente ha o supera i 75 anni e' resa possibile la detrazione in cinque anni, se ha o supera gli 80 le rate possono essere tre. In ambedue i casi, comunque, deve trattarsi di titolari di un diritto reale sugli immobili oggetto dell'intervento edilizio (non possono pertanto ridurre le rate gli inquilini o i comodatari). La scelta per la ripartizione della detrazione deve essere effettuata irrevocabilmente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in cui la spesa viene sostenuta. Se le spese vengono sostenute in piu' anni, la scelta operata nella prima dichiarazione non e' vincolante anche per l'anno successivo.

AL TERMINE DEI LAVORI
Occorre trasmettere, per opere complessive superiori ai 51.645,99 euro, una dichiarazione di esecuzione dei lavori al Centro Operativo di Pescara. Essa dovra' essere inviata, per raccomandata a/r, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono stati terminati i lavori. Questa dichiarazione deve essere sottoscritta da un professionista (ingegnere, architetto o geometra) oppure da un tecnico abilitato.
Nel caso in cui gli interventi abbiano riguardato parti comuni condominiali il contribuente, al posto di tutta la documentazione suddetta, puo' inviare una certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio in cui lo stesso attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ed indichi la somma di cui il contribuente puo' tener conto ai fini della detrazione.

Occorre anche conservare -per almeno i cinque anni successivi alla dichiarazione- le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese eseguite, nonche' le ricevute dei bonifici bancari. (La documentazione deve essere esibita a richiesta degli uffici finanziari). Ricordarsi di indicare l'opzione prescelta nella dichiarazione dei redditi.

MOTIVI DI DECADENZA
Non puo' essere ammessa la detrazione nei seguenti casi (con conseguente perdita del diritto e recupero dell'importo detratto da parte degli uffici finanziari):
-comunicazioni di inizio lavori non preventivamente inviata al Centro di Servizio;
-comunicazione priva dei dati catastali dell'immobile;
-mancanza di allegati relativi alle abilitazioni amministrative richieste dalla legge;
-mancanza di fotocopia della domanda di accatastamento (in assenza di dati catastali) -mancanza delle fotocopie dei versamenti ICI;
-non e' allegata la delibera assembleare e la tabella millesimale per le opere su parti comuni;
-non e' allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori;
-mancata comunicazione alle Aziende Sanitarie Locali quando obbligatoria;
-mancata esibizione delle fatture o ricevute relative alle spese, ovvero del bonifico bancario;
-intestazione di fatture o del bonifico a persona diversa dalla richiedente il beneficio;
-pagamento non eseguito tramite bonifico bancario o postale;
-opere difformi da quelle comunicate al Centro di Servizio, oppure non conformi alle norme urbanistiche od edilizie comunali;
-violazione delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonche' quelle contributive (eccetto che nel caso in cui il proprietario sia in possesso di dichiarazione di osservanza da parte della ditta ai sensi dell'art. 4, L.15/68, mostrando cosi' la propria buona fede).

Nota: il mancato invio della "comunicazione di fine lavori" non costituisce piu' motivo di decadenza del beneficio. Cio' in quanto dal 2003 l'importo massimo detraibile (48.000 euro) e' inferiore alla soglia a partire dalla quale detto adempimento e'obbligatorio (51.645,69 euro). Si e' espressa in merito l'Agenzia delle Entrate con circolare 21E del 23/4/2010.
 

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