Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Ciao Antonio. Grazie per la risposta. Ma quella rendita condominiale visto che l'assemblea non ha mai deciso lo scopo in tanti anni non deve per questo essere ripartita in quota ai condomini con la gestione ordinaria. I bilanci sono annuali e non credo che rientri nel potere dell'assemblea disporre a proprio piacimento della mia rendita. Se non so quale servizio sto pagando non è un abuso di potere. Ti invito ad una riflessione. Voglio conoscere il tuo pensiero a garanzia di quei condomini che nel frattempo vanno via e non prendono nulla neppure il servizio già pagato. Il condominio è servizio non tassa.
Ringrazio e saluto cordialmente.


Ho ricevuto questo messaggio privato, a cui vorrei rispondere pubblicamente.

I fondi di riserva condominiali sono comuni (ossia di tutti indistintamente), fino a che l' assemblea decide che essi debbano essere ripartiti tra i condòmini, oppure destinati per essere spesi nell' interesse di tutti.

I fondi finanziari, sono accantonamenti, detti anche fondi di riserva per spese future deliberate dall' assemblea.

Detti accantonamenti, si possono classificare in tre categorie:

Accantonamenti che derivano dallo svogimento di contratti (Es. fondo T.F.R. del portiere)

Accantonamenti che derivano dall' attuazione di delibere di assemblea, per spese future e incerte anche se prevedibili.
La giurisprudenza ha trattato questa tipologia di fondi finanziari in diversi modi.
La Cassazione, sentenza n. 7706 del 21/8/1996, ha disposto che questo tipo di accantonamento è legittimo, ma soltanto se deliberato all' unanimità.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 26/1/1994, ha ritenuto nulla la delibera di assemblea che disponeva di costituire un fondo da investire in titoli pubblici per future spese straordinarie, non determinate nè determinabili.
La Cassazione, con sentenza n. 1553 del 13/2/1988, ha invece riconosciuto la legittimità di un fondo di riserva deliberato a maggioranza (Ai sensi del secondo comma dell' art. 1105 del Codice Civile) e costituito con i canoni di locazione provenienti da alcuni locali condominiali comuni.
Infine, si rileva che il Tribunale di Roma, con sentenza del 22/5/1986, ha stabilito che l' assemblea non può chiamare un condòmino a partecipare alla costituzione di un fondo avente lo scopo di fronteggiare la sua morosità e le spese di una causa avviata per questo motivo nei suoi confronti.

Accantonamenti che derivano da fatture e/o spese non pagate e inserite nella bozza di rendiconto da approvare (Questa fattispecie è comunemente detta in modo "informale" dagli amministratori come "Rendiconto predisposto per competenza").
Nel merito quando una fattura non pagata è inserita nell' elenco di spese a consuntivo, le quali devono essere liquidate a conguaglio dal condomìnio, si crea effettivamente un accantonamento finanziario di proprietà dell' ente condomìnio, finalizzato al pagamento della fattura non pagata esposta.

In tutti e tre i casi esposti, l' amministratore E' OBBLIGATO a predisporre dei prospetti riassuntivi in cui il condòmino possa essere informato riguardo:

A) L' entità complessiva degli accantonamenti finanziari di proprietà dell' ente condomìnio.
B) La copertura finanziaria dei fondi con la cassa, la banca, ed, eventualmente, il conguaglio da pagare.
 

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