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Non di rado capita che un soggetto conferisca l'unico immobile di sua proprietà in un fondo patrimoniale, per cui si applica l'art. 170 del codice civile "Esecuzione sui beni e sui frutti" e che successivamente si renda debitore nei confronti di un terzo che per recuperare le somme dovute azioni il pignoramento immobiliare su quel bene.

Nella controversia decisa con ordinanza del 30 maggio 2016 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Cassino il debitore ricorrente in opposizione al pignoramento sosteneva che il bene impignorabile ex art. 170 c.c. in quanto conferito in un fondo patrimoniale.

Il debitore, chiedendo la sospensiva, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. secondo comma, avverso la esecuzione immobiliare avviata dal creditore.

Ai fini dell’applicazione del divieto circa la esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, si legge nell'ordinanza, spetta al debitore provare l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze familiari, inoltre il debitore deve dimostrare che il creditore era a conoscenza di detta estraneità.
Nel caso particolare era emerso che le obbligazioni assunte dal debitore erano state contratte per scopi connessi ai bisogni della famiglia.

Il debitore esecutato, con un preliminare rimasto inadempiuto, prometteva di vendere al creditore l’immobile oggetto del fondo patrimoniale, dichiarando nella carta preliminare che esso era stato conferito in un fondo patrimoniale, e che egli stesso si era impegnato a chiedere al competente Tribunale le necessarie autorizzazioni alla vendita.

Nel caso di specie, la natura del credito azionato risultava dichiarata dallo stesso opponente nel ricorso da lui proposto ai sensi dell’art. 169 c.c.: il debitore chiedeva al Tribunale di Cassino l’autorizzazione alla vendita dell’immobile oggetto del fondo patrimoniale, motivando la sua richiesta per esigenze volte a tutela della famiglia.

FOCUS per i lettori:
nel caso di opposizione proposta dal debitore avverso l'esecuzione avente ad oggetto beni costituiti in fondo, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art. 615 c.p.c. l'onere della prova grava sul debitore opponente, il quale deve provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, e che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

Inoltre l'ordinanza precisa che
in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell'art. 170 c.p.c., per cui l’esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”.

Nello specifico, il debitore parte opponente si era limitata a provare soltanto la costituzione del fondo patrimoniale, senza fornire la prova degli altri due elementi, l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di detta estraneità da parte del creditore.
Il ricorso e la sospensiva richiesti dal debitore esecutato nel caso in questione sono stati respinti.

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