Salve. Ancora una volta sono a chiedervi consigli ed opinioni circa il migliore criterio per determinare la formazione di una adeguata tabella millesimale. Abito in un complesso edilizio formato da ville unifamiliari e bifamiliari di proprietà esclusiva (n. 151 proprietari-condomini) costruiti su lotti di terreno che, facendo parte di un'unico grande lotto, sono collegati con cose comuni. Le parti comuni sono: l'ingresso principale di accesso alle strade interne al complesso, le diverse strade di accesso alle singole proprietà individuali, gli impianti tecnologici (rete acque bianche, rete idrica, impianto illuminazione viali, manutenzione ordinaria e straordinaria viali, ecc.. Il complesso immobiliare sopra descritto sembrerebbe costituire un c.d. "condominio orizzontale", quindi fattispecie atipica alla quale spesso la giurisprudenza estende analogicamente l'operatività delle norme sul Condominio degli edifici di cui agli artt. 1117 e ss. c.c.. Ciò premesso, data per pacificamente assunta tra i partecipanti la normativa sul Condominio, in assenza di una specifica disciplina contenuta nell'ambito del Regolamento Condominiale (peraltro non ancora redatto), principio generale sarebbe che tutti i condomini contribuiscano alle spese di manutenzione e gestione dei beni comuni in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo che si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, allorchè le spese sarebbero suddivise in proporzione all'uso che ciascuno ne può fare (art. 1123 c.c. commi 1 e 2.
Si chiede di conoscere: 1) esiste un'adeguato e semplice criterio per determinare i millesimi da attribuire a ciascun condomino ? 2) in caso di contestazione, è possibile ripartire tutte le spese in parti uguali senza tener conto delle diverse distanze dall'ingresso principale alle singole proprietà esclusive? 3) qualora dovesse essere contestata l'individuazione del complesso immobiliare come Condominio munito di adeguate tabelle millesimali, potrebbe trovare piena applicazione la norma di cui all'art. 1101 c.c. dettata in materia di comunione che stabilisce espressamente una presunzione di uguaglianza delle quote di compartecipazione alla comunione stessa? Ringrazio anticipatamente quanti vorranno fornire le proprie opinioni.
Si chiede di conoscere: 1) esiste un'adeguato e semplice criterio per determinare i millesimi da attribuire a ciascun condomino ? 2) in caso di contestazione, è possibile ripartire tutte le spese in parti uguali senza tener conto delle diverse distanze dall'ingresso principale alle singole proprietà esclusive? 3) qualora dovesse essere contestata l'individuazione del complesso immobiliare come Condominio munito di adeguate tabelle millesimali, potrebbe trovare piena applicazione la norma di cui all'art. 1101 c.c. dettata in materia di comunione che stabilisce espressamente una presunzione di uguaglianza delle quote di compartecipazione alla comunione stessa? Ringrazio anticipatamente quanti vorranno fornire le proprie opinioni.