PECCI FRANCO

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Buongiorno, stiamo ristrutturando il palazzo ed io sono proprietario di uno dei 4 attici. Avendo una terrazza aggettante ad uso esclusivo che copre 2 balconi sottostanti e per l'altra parte la facciata del palazzo.
Devo pagare i frontalini che coprono i 2 balconi ho anche quelli che in parte coprono la facciata condominiale?
Grazie.
 

ccc1956

Nuovo Iscritto
Buongiorno, stiamo ristrutturando il palazzo ed io sono proprietario di uno dei 4 attici. Avendo una terrazza aggettante ad uso esclusivo che copre 2 balconi sottostanti e per l'altra parte la facciata del palazzo.
Devo pagare i frontalini che coprono i 2 balconi o anche quelli che in parte coprono la facciata condominiale?
Grazie.

i frontalini fanno parte della facciata e saranno pagati secondo le quote condominiali
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
In Linea di principio concordo con la risposta precedente, ma tenendo presente anche posizioni giurisprudenziali che non rendono consolidata la materia:

da rivista specializzata :


Le spese per i frontalini dei balconi sono sempre dei singoli proprietari, se non viene provata la loro funzione decorativa-ornamentale dell'immobile. Così la sentenza 1784/2007 della Cassazione ha (ri)messo i puntini sulle i dell'annosa questione.
Nel concreto, la Cassazione ha affrontato il caso di una spesa sostenuta dall'amministratore che era intervenuto per rimuovere situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone sui frontalini di balconi ritenendoli parti comuni e pertanto di sua competenza, e costretto poi ad agire in giudizio per il recupero dell'importo anticipato (posto a carico di tutti i condomini dello stabile), non essendo stato ratificato il suo operato dall'assemblea dei condomini.
La premessa da cui è partita la Corte, anzitutto, è che tra le attribuzioni dell'amministratore si annovera anche il compimento di atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio (articolo 1130, n. 4 del Codice civile). Non può però ordinare lavori di manutenzione straordinaria salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea (articolo 1135). Nessun tipo di intervento sulle parti di proprietà privata può essere richiesto o spontaneamente eseguito all'amministratore salvo incarico personale su richiesta di un condomino: in tal caso l'incarico, se accettato, lo dovrà gestire a titolo personale e non in quanto amministratore.
La Corte ha confermato l'orientamento ormai condiviso dai giudici di legittimità secondo cui «i balconi non essendo elementi accidentali e privi di funzione portante rispetto alla struttura del fabbricato e non essendo destinati all'uso comune ma soltanto all'uso e al godimento di una parte dell'immobile oggetto di proprietà esclusiva, non costituiscono parti comuni dell'edificio ma devono considerarsi esclusivamente appartenenti al proprietario dell'unità immobiliare della quale costituiscono naturale prolungamento» (sentenza n. 8159/1996), in tutte le sue componenti salvo che le parti che lo compongono contribuiscono a costituire l'aspetto architettonico o abbellimento dell'edificio.
La spesa dei frontalini dei balconi, pertanto, non può essere ripartita fra tutti i condomini se non viene provata la loro funzione decorativa-ornamentale dell'immobile, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, anche quando l'intervento sia stato imposto da una ordinanza comunale per ragioni di urgenza (sentenza n. 1784/2007).
Al di fuori di tale circostanza o in mancanza di prova, le spese dei frontalini vanno imputate solo ai condomini proprietari dei balconi ed è addirittura considerata illegittima e viziata di nullità la delibera che impone spese (e la relativa ripartizione) riguardanti gli interventi di manutenzione dei balconi da considerarsi di proprietà esclusiva a chi non è titolare di balconi (Cassazione, sentenza n. 21199/2005).Ai soli proprietari compete, invece, l'esecuzione degli interventi manutentivi che li riguardano e su di essi ricadono le responsabilità per eventuali danni, causati a terzi, da caduta di parti pericolanti. È questa la conseguenza naturale ed ovvia della natura "privata" dei balconi che la Suprema corte nella sentenza in commento n. 1784/2007 ha voluto fare emergere.
 

giraffa

Nuovo Iscritto
Sperando di fare cosa utile mi permetto di inserire un'altra sentenza della Cassazione relativa alle spese di rifacimento dei frontalini dei balconi prospicienti la faccia dell'edificio

Cass., Sez.II civ., sentenza del 30/01/2008, n. 2241

Il condomino ha l'obbligo di partecipare alla spese per i lavori eseguiti sui balconi dell'edificio, da considerare beni comuni in quanto elementi che si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell'immobile.

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Si riferisce a quei frontalini che finiscono inseriscono in facciata riprendendone il colore e che pertanto ne contribuiscono al decoro.
 

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