Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Questa volta la domanda la faccio io .Chiedo il parere dei valenti esperti di diritto che pure ci sono in questo forum

Premessa : Il comma 2 del Dec.Lgs. 122/2005 impone alle imprese di costruzioni di rilasciare, a fronte degli acconti versati dal promissario, una fideiussione (principalmente bancaria ) tal che se l ‘impresa risultasse soggetta a procedure concorsuali o simili , la garanzia verrebbe in soccorso del promissario che la potrebbe escutere . La norma trova scarsa applicazione (solo nel 17% dei potenziali aventi diritto ) in quanto le banche “ per garantire vogliono essere garantite “ dalla esistenza di beni del costruttore che assai spesso non beneficia di congrua solidità patrimoniale

Domanda : IL trust in questi casi non potrebbe essere utilizzato "in supplenza" ? In questa ipotesi la Banca non potrebbe fungerebbe da trustee ( di garanzia) con il vincolo di utilizzare gli acconti riscossi dai clienti solo per finalità circostanziate ( pagamento dipendenti, istituti previdenziali ,fornitori ,Comune per oneri di urbanizzazione, etc.) ?
Grazie in ogni caso per l’attenzione


Ps: per comodità di consultazione allego la norma richiamata
Art. 2.-Garanzia fideiussoria
1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.

2. Per le società cooperative, l'atto equipollente a quello indicato al comma 1 consiste in quello con il quale siano state versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.
 

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