Carol

Nuovo Iscritto
Salve, sono sicura che, come già in passato, riuscirete a chiarire i miei dubbi.
Abito in un appartamento in un condominio che si avvale della collaborazione di un amministratore esterno. Due anni fa l'amministratore mandò una lettera al costruttore, affinchè intervenisse per la sistemazione della scala condominiale esterna, poichè presentava numerosi errori strutturali che determinavano infiltrazioni d'acqua e danni alla facciata principale del condominio, nonchè infiltrazioni nella veranda dell'appartamento sito al piano terra, di mia proprietà. Tale lettera veniva inviata al compiere del 7° anno dalla costruzione dell'edificio. Trascorso un anno da quella lettera il costruttore non ha effettuato i lavori richiesti.
E' vero che non avendo l'amministratore provveduto ad inviare una nuova comunicazione entro un anno dalla prima, noi abbiamo perso la possibilità di far valere la garanzia dei 10 anni dell'immobile, nonostante non sia ancora trascorso tale periodo? Tutto ciò in virtù di quella mancata comunicazione entro un anno dalla prima che l'amministratore avrebbe dovuto inviare?
Saluti e grazie a chi mi saprà dare delucidazioni
 

castro

Nuovo Iscritto
secondo me alla prima raccomandata, quella del settimo anno, in cui si segnala il problema di costruzione si comunica il problema ed essendo nei dieci anni di garanzia il costruttore è tenuto ad intervenire, e se non interviene bisogna ricorrere alle via legali, però la prima segnalazione è probatoria dei problemi riscontrati
 

Carol

Nuovo Iscritto
Anche per me le cose stanno in questi termini, tuttavia un altro condomino ha contattato un legale, il quale avrebbe detto che, non avendo segnalato il mancato intervento entro un anno dalla prima comunicazione, è decaduto il nostro diritto di rivalerci sul costruttore. Ci sarebbe una colpa dell'amministratore sul quale possiamo rivalerci.
 

Luky

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Garanzia di 10 anni dell'immobile.

Salve, l'invio della raccomandata da parte dell'amministratore o comunque qualsiasi documento epistolare che giunga(in questo caso) al costruttore nel quale si rappresenta un problema strutturale al fabbricato entro 1 anno dal rilevamento del problema - art. 1669 c.c. - art. 2053 c.c. - in particolare l'art. 2943 c.c. si riferisce all'interruzione della prescrizione. In pratica la comunicazione inviata rappresenta la "messa in mora" del costruttore e con la stessa si può agire legalmente a tutela dei propri diritti. In ultimo, nel caso il costrutore proceda all'intervento di manutenzione, la prescrizione decennale dell'immobile riprende dal momento del termine dei lavori di manutenzione, quindi se la raccomandata è stata inviata al 7° anno, la prescrizione è sospesa da quel momento e riprende dal momento sopra detto e la garanzia dei 10 anni continua ancora per i 3 anni rimanenti, ripeto, da quel momento, anche se, nel frattempo si fosse instaurata una controversia giudiziale che sia durata, ad esempio, 5 anni, con esito positivo per l'attore, naturalmente.
 

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