U

User_59770

Ospite
Un genitore ha due figli e dona tutto il suo patrimonio a un solo figlio senza dispensarlo, al momento della morte del genitore il figlio che non ha ricevuto nulla può impugnare le donazioni nel limite della quota legittima oppure per avere la quota di metà del patrimonio del genitore ?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
il figlio che non ha ricevuto nulla può impugnare le donazioni nel limite della quota legittima
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzioni fino alla quota medesima.
per avere la quota di metà del patrimonio del genitore ?
Se il de cuius lascia solamente i due figli, la quota riservata a ciascuno di essi è pari a 1/3.
 
U

User_59770

Ospite
Grazie Nemesis quello che voglio capire se il genitore nelle donazioni nn vi è la dicitura della quota disponibile il figlio che nn ha ricevuto nulla può impugnare la donazione per la metà o solo per la lesione della legittima ovvero 1/3?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se il donatario non è stato dispensato dalla collazione, all’apertura della successione sarà tenuto a conferire ai coeredi, nella massa ereditaria, quando ricevuto per donazione.
 
U

User_59770

Ospite
quindi in questo caso se il genitore nn ha dispensato il figlio di tutto il suo patrimonio donato al momento della successione il figlio che nn ha ricevuto nulla può impugnare le donazioni per ottenerne la metà oppure nei limiti della legittima ?
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
quello che devi sapere che non siamo ai tempi di Dumas quando il padre poteva diseredare un figlio. In Italia, oggi, la legge protegge i legittimari. I legittimari sono i figli, di qualsiasi tipo (nati nel matrimonio, fuori al matrimonio, adottati ecc...), il coniuge superstite e in mancanza di figli gli ascendenti, se ancora viventi. Per ogni situazione famigliare che lascia il de cuius c'è la sua quota specifica che spetta per legge sia con successione testamentaria che in successione non testamentaria (detta legittima). Chi fa testamento è libero di dare le disposizioni che crede, ma se un chiamato all'eredità legittimario viene leso nella quota che il c.c. gli attribuisce (quota legittima) oppure non viene neanche citato (pretermesso) questo deve rivolgersi al giudice per veder riconosciuta la sua quota ereditaria. Se non prende alcuna iniziativa vuol dire che gli stanno bene le disposizione del testante.
Infine una persona quando è in vita può fare delle donazioni, ma quando muore le donazioni fatte ai legittimari vanno collazionate, cioè vanno riportate nella massa ereditaria per stabilire l'ammontare totale sul quale calcolare la divisione ereditaria. Uno può fare delle donazioni con dispensa dalla collazione ma tale dispensa lo copre fino al valore della quota disponibile (quota che il testante può lasciare a chiunque). Se la donazione eccede la quota disponibile la parte in eccesso va rimessa nella massa ereditaria.
Quindi è meglio comportarsi come dice la legge per evitare di dare da mangiare ad avvocati e periti perché così si corre il rischio di ridurre drasticamente il valore della massa ereditaria da dividere.
 
U

User_59770

Ospite
Grazie a tutti per le risposte, per rimanere in tema mettiamo il caso che un genitore che ha un unico figlio doni dei soldi a un nipote (figlio di un fratello ) senza dispensarlo.al momento della dipartita riamane come unico erede il figlio, in questo caso il figlio può impugnare la donazione data al nipote per tutto l ammontare donato visto che nn è stato dispensato oppure impugnare la donazione con la riduzione per recuperare eventualmente la quota legittima ?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
MI pare che stefano chieda una cosa ben precisa. Ci provo: secondo me se il genitore non fa testamento, la successione segue le regole della successione legittima. Il figlio pretermesso può impugnare la successione e rivendicare il 50% del patrimonio lasciato, compresa la riduzione delle donazioni effettuate in vita senza dispensa.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
il figlio può impugnare la donazione data al nipote per tutto l ammontare donato visto che nn è stato dispensato
La dispensa (dalla collazione) ha senso quando esiste l'obbligo della collazione.
Ma i soggetti tenuti alla collazione sono solamente i figli e i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione. Il nipote (ex fratre) non è uno di questi soggetti.
Il figlio potrà agire quindi (solo in) riduzione contro il nipote donatario, per ottenere la quota che la legge gli riserva.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto