mirto

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A seguito di una ispezione e successiva assemblea condominiale venivano
decisi dei lavori all’impianto ascensore. Le tabelle millesimali
stabilivano un
riparto spese ascensore e scale, per una metà in base al valore
dell’immobile
e per l’altra metà in base all’altezza del piano. L’amministratore sostiene
che
“….trattandosi di adeguamento dell'impianto, la Cassazione con alcune
sentenze
ha stabilito che non si tiene conto dell'altezza….”
Si chiede lumi
a) differenza tra adeguamento e spese
b) indicazione per reperire le sentenze della Cassazione in merito
 

Busolegna

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Per quanto posso trasmettere esperienze personali proprio su tale punto bisogna tener ben separate le spese relative alla proprietà per sostituzione, adeguamenti di legge e sostituzione delle parti vitali dell'impianto e quelle derivanti dall'esercizio e sfruttamento del bene stesso (che accomuna non solo l'ascensore ma anche la caldaia per esempio), interventi tecnici su beni strutturali sono da dividersi a millesimi di proprietà mentre quelli derivanti dalle spese di esercizio e sfruttamento (corrente, gas, ecc.) in riparto come da tabelle millesimali per il bene di interesse.
 

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