Locazione immobili strumentali
A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto legge n. 223 del 2006, tutti i contratti di locazione (anche finanziaria e di affitto) aventi per oggetto immobili strumentali, devono essere registrati in termine fisso e assoggettati al pagamento dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1 per cento, indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità, ancorché per opzione, ai fini IVA, dei suddetti contratti.
Sono immobili strumentali per natura quelli che per legge non possono essere destinati ad una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In pratica questi immobili rientrano in una categoria catastale che ne giustifica un determinato uso professionale. A titolo di esempio sono immobili strumentali per natura:
· gli uffici e gli studi (categoria catastale A/10);
· i negozi e le botteghe (categoria catastale C/1);
· i magazzini sotterranei per depositi e derrate (categoria catastale B/8).
NB: Per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, l'imposta di registro non può essere inferiore a 67 euro.
L'aliquota dell'1 per cento è specificamente riferita alle locazioni di immobili strumentali effettuate da locatori che sono soggetti passivi IVA; diversamente, le locazioni aventi per oggetto immobili non strumentali (beni immobili ad uso abitativo) scontano l'imposta di registro nella misura proporzionale del 2 per cento; i contratti di affitto di fondi rustici scontano l'imposta dello 0, 50%.
Agenzia delle Entrate - 7. La registrazione degli atti
Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti ugu ali.
:daccordo:
P.S. : Ho trovato pure :
Se il locatore non è soggetto all’imposizione dell’IVA, la locazione è comunque assoggettata all’imposta di registro con l’aliquota del 2 per cento prevista in via ordinaria per le locazioni.
Ti consiglio di fruire del servizio di informazione gratuito dell’ Agenzia delle Entrate :
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