citronetta64

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Proprietario Casa
Salve a tutti, mia suocera per motivi di avvicinamento ai figli, venderà la casa dove risiedeva con suo marito deceduto nel 2012 e quindi prima dei 5 anni dalla successione, dove furono pagate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per agevolazione prima casa e andrà in affitto nel comune che non è il suo attuale di residenza.
Ho letto che dal 1 gennaio 2014 sono cambiate le regole e che quindi non ci sarà più anche la sanzione del 30% prevista dalla Agenzia delle Entrate per la vendita anticipata rispetto ai 5 non ancora trascorsi, ma, previa opportuna istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla vendita, solo il pagamento della differenza a suo tempo non pagata tra la quota fissa di € 168,00 corrisposta e il calcolo delle imposte ipotecaria al 2% e catastale all'1% . Potreste confermarmi se giusta la mia interpretazione e se il calcolo per differenza si effettua sul valore dichiarato nella successione o sul valore di vendita? Grazie in anticipo :)
 

Jrogin

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Per un aiuto a @citronetta64
Potreste confermarmi se giusta la mia interpretazione e se il calcolo per differenza si effettua sul valore dichiarato nella successione o sul valore di vendita? Grazie in anticipo :)
Ritengo la tua interpretazione corretta. Il valore di cui tener conto è quello dichiarato nella successione.
Cito dalla guida dell'agenzia delle entrate che potete trovare e scaricare al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...rma/Guida_Fisco_e_casa_Acquisto_e_vendita.pdf

estratto da pagina 10:
Riguardo al caso del contribuente che vende l’abitazione, acquistata con i benefici “prima casa”, prima che sia decorso il termine di cinque anni, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni (risoluzione n. 112/E del 27 dicembre 2012):
se, prima che sia trascorso un anno dalla rivendita dell’immobile acquistato con le
agevolazioni (periodo entro il quale è necessario, per non incorrere nella decadenza,
riacquistare un altro immobile da adibire a “prima casa”), il contribuente manifesta
l’intenzione di non voler acquistare un’altra casa di abitazione, può chiedere, presentando un’istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto, la riliquidazione dell’imposta.
In tal modo, non scatta alcuna sanzione: il contribuente dovrà versare la differenza tra l’imposta pagata al momento dell’acquisto e quella dovuta, oltre al pagamento degli interessi

• se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di dodici mesi, senza acquistare un nuovo immobile o comunicare all’ufficio dell’Agenzia l’intenzione di non voler più fruire dell’agevolazione, si verifica la decadenza del beneficio “prima casa” goduto al momento del primo acquisto. In tal caso, egli ha comunque la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso e ottenere la riduzione delle sanzioni (sempreché la violazione non sia stata già constatata).
 

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