Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Dove c'erano due tributi, l'IMU e la Tares, nel 2014 ce ne saranno tre: l'imposta municipale, che rimane quella conosciuta ma esclude in modo strutturale le abitazioni principali non «di lusso»; la Tari, che fa cambiare per l'ennesima volta nome al tributo ambientale ma nella sostanza rimane identica alla Tares ultima versione, e la Tasi, tributo nuovo di zecca destinato a finanziare i servizi indivisibili. Il suo pallido antenato è la maggiorazione Tares da 30 centesimi al metro quadrato che si dovrà pagare entro il 16 dicembre e che nasceva per i servizi locali ma si è presto trasformata in un'una tantum statale.
Le tre componenti si rivolgono a platee differenti, e sono modulate a seconda della situazione dell'immobile, ma l'imposta è «unica» e si dovrà pagare con un bollettino solo, in quattro rate annuali. A disegnare il bollettino "modulare", e a spiegare come si farà a pagare insieme imposte così diverse, saranno «uno o più decreti» del dipartimento Finanze che dovranno imporre ai Comuni di inviare il bollettino precompilato ai contribuenti (come già previsto per la Tares) e sono chiamati ad assicurare «la massima semplificazione degli adempimenti». Il compito, come si vede, non è facile e difficilmente sarà assolto entro il 16 gennaio, data entro la quale è previsto il pagamento della prima rata della Iuc: la proroga, insomma, è dietro l'angolo.
IMU
L'IMU è la componente più conosciuta, e quindi più semplice per i contribuenti. La novità è rappresentata dalla sua uscita definitiva dalle abitazioni principali, con l'eccezione di quelle considerate «di lusso» che continueranno a pagare: si tratta delle solite 74mila unità immobiliari accatastate in categoria A/1 (abitazioni «signorili»), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi storici), perché una ridefinizione del «lusso» sarà possibile solo con la riforma del Catasto prevista dalla delega fiscale. Per ora, l'IMU torna ad applicarsi agli immobili agricoli, anche se probabilmente della questione si tornerà a discutere alla Camera.
Tasi
È la novità vera contenuta nella Iuc e servirà a finanziare i servizi «indivisibili», cioè quelli offerti dai Comuni alla generalità dei cittadini. La definizione, in pratica, individua l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico, la sicurezza e in pratica tutte quelle attività locali che non sono «a domanda individuale» (come accade invece ad asili nido, trasporto scolastico e assistenza domiciliare, che continueranno a essere finanziati dalle tariffe). Nei regolamenti comunali i sindaci dovranno indicare analiticamente i servizi finanziati e i loro costi. Dal momento che questi servizi si rivolgono a tutti, tutti sono chiamati a contribuire, compresi i proprietari di abitazione principale e gli inquilini (per una quota compresa fra il 10 e il 30%, a seconda della scelta del Comune). I sindaci potranno prevedere detrazioni per le abitazioni principali, tenendo conto della «capacità contributiva» della famiglia, e riservare sconti anche alle case di vacanza e agli altri immobili utilizzati saltuariamente.
Tari
L'imposta più modificata del 2012, quella per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, nella legge di stabilità cambia solo di nome. A riscuoterla potranno essere le società di igiene ambientale, chiamate però in questo caso a raccogliere l'intera Iuc: un altro problema, questo, determinato dal fatto che l'imposta è «unica», almeno nel nome.
F. il sole24 ore 27.11.13
 

bertoldo

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sono usufruttuario al 50% su un app.to. Mio figlio è pieno proprietario per il 50% e quindi ha la nuda proprietà sull'altro 50%. Lui vi risiede e quindi è prima casa. Per me è seconda casa. Rendita catastale oltre euro 1.000. Quindi io dovrò ancora pagare IMU, TASI e IRPEF sulla metà del mio 50%. Ho sentito un notaio che, per una spesa complessiva di euro 2.000, farebbe l'atto di rinuncia all'usufrutto e quindi dal 2014 mio figlio sarebbe pieno proprietario al 100% (coniugato in sep. beni, 1 figlio a carico).
Ritengo opportuno agire in questo modo ma gradirei il conforto (o qualche osservazione contraria) da questo forum. Ringrazio in anticipo.
 

bertoldo

Membro Attivo
Proprietario Casa
Preciso: nel 2013 pagherò IMU per € 859,oo oltre a IRPEF sul 25% r.c. ad aliquota media del 33% quindi circa € 185,= inoltre non avrei detrazioni (eventuali ) su TASI.
Il dubbio mi viene da: e se poi cambiano di nuovo tutto?
Ennio, che ne pensi?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
prima di muovermi aspetterei che la normativa si consolidasse ( è questione di giorni ) . Come principio generale ed esperienza personale comunque consiglio sempre di non spossessarsi di valore per mere questioni fiscali
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
aggiornamento ad oggi 18 dicembre 2013 "da PMI imprese"

Scadenze TASI, TARI e TARES
Entro il 16 gennaio 2014 doveva essere versata la prima rata 2014 della TASI (tributo sui servizi indivisibili) e la prima rata 2014 della TARI (tassa sui rifiuti). Stessa data anche per il versamento della maggiorazione TARES per il 2013, nel caso in cui il Comune non sia riuscito ad inviare il bollettino per il pagamento in tempo utile per far rispettare ai contribuenti la scadenza del 16 dicembre 2013.
Calcolo TASI, TARI e TARES
Per calcolare la prima rata delle quattro rate della TASI (il tributo si paga in quattro rate), si deve calcolare l’imposta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille e dividere per quattro. Da sottolineare che i Comuni possono aumentare l’aliquota nell’arco del 2014 fino al 2,5 per mille, in questo caso la differenza andrà versata con l’ultima rata. La TARI si calcola sostanzialmente allo stesso modo della TARES, che è stata in vigore fino al 2013.
 

wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Forse è il caso di riportare direttamente il testo del disegno di legge di stabilità contenente le norme riguardanti la componente TASI della nuova Imposta Unica Comunale (IUC), per come detto testo era stato approvato dal Senato lo scorso 27 novembre:

art. 1, comma 441. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 477.

art. 1, comma 475. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

art. 1, comma 476. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

art. 1, comma 477. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 476, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

art. 1, comma 478. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

art. 1, comma 479. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 476 e 477. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Non potendo l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI superare il limite massimo (10,6 per mille) prefissato per l'IMU, l'istituzione della IUC potrà comportare, per i proprietari di immobili, un incremento del prelievo fiscale rispetto al 2013, oltre che per l'immobile adibito ad abitazione principale (che sarà assoggettato alla TASI), solo in quei casi in cui i singoli comuni non avevano previsto, per le abitazioni "diverse" dall'abitazione principale, l'aliquota massima del 10,6 per mille.
 
Ultima modifica:

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto