Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
IMU, TASI, TARI , proviamo a fare il punto sulle tipologie di prelievo attuato dai comuni a decorrere dal 2014 , tralasciando ( se non un breve cenno ) quanto accade ad altri tipi di immobili particolari (rurali, enti pubblici, etc)

IMU : una tassa che colpisce i possessori di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli). Sono escluse le abitazioni principali, a eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione di € 200. Sono, inoltre, escluse anche le pertinenze delle abitazioni principali e i fabbricati assimilati;

TASI, ossia Tassa Servizi Indivisibili dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte, quelle edificabili, ; la base imponibileè la stessa dell’ IMU , ha un’aliquota standard dell’1 per mille riducibile o aumentabile. Rispetto all’ aliquota base generale adottata dal Comune potrà essere influenzata da specifiche riduzioni in funzione del reddito anche previo l’applicazione dell ‘ ISEE . Nel caso l’immobile venga affittato o dato in comodato, secondo delibera comunale una parte oscillante dal 10% al 30% graverà sul conduttore o comodatario .

TARI, il tributo finalizzato alla copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani che funzionerà grosso modo come la vecchia tarsu .( e pertanto non avrà alcun riferimento alla base imponibile IMU-TASI di cui si è detto)

La “somma dei prelievi”

Come detto IMU e TASI, hanno la medesima base imponibile ma si influenzano a vicenda.. Il Comune infatti può determinare che la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non possa essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille . Aggiungasi che in ragione di una norma transitoria solo per il 2014 l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille (anche su questo limite si attendono correzioni, ovviamente in aumento).

Io premesso la norma regolava la somma tra IMU e TASI :

1-per le abitazioni principali e relative pertinenze la misura del prelievo può arrivare al 6 per mille (con la sola componente TASI visto che tali immobili sono esenti dall’IMU), e per il solo 2014 il limite è al 2,5 per mille;

2-per gli immobili diversi dall’abitazione principale il prelievo può arrivare al 10,6 per mille, tenendo in considerazione che per il solo 2014 la quota TASI ha l’ulteriore vincolo specifico del 2,5 per mille;

3- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille, ossia l’aliquota base del tributo. Questi immobili sono esenti dall’IMU.

Tutto questo almeno sembrava cementato, fino a che il DL del 6-3-14 (GU 54) introduce la possibilità per i Comuni di aumentare la TASI solo per il 2014 dello 0,8 per mille oltre quel 2,5 per mille di cui sopra tal che il nuovo limite massimo diviene del 3,3 per mille. Conseguenza: per gli immobili diversi dai fabbricati destinati ad abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati, è previsto un limite massimo alla somma di aliquote IMU + TASI, che passa dal precedente lime del 10,6 per mille al nuovo limite dell’11,4 per mille.

Tale incremento ( che in fatto colpirà le seconde case ) và a beneficio di maggiori detrazioni per le abitazioni principali ; per i dettagli vedasi le delibere Comunali

Nota conclusiva : La “tassa” ( a differenza dell’imposta ) ha ragione di essere quale corrispettivo di un servizio . In questo caso paradossale chi meno fruisce dei servizi comunali (seconde case ) pagherà piu’ di chi fruisce tutti i giorni dei medesimi servizi
 

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