nardi

Nuovo Iscritto
Buongiorno. Nel mio garage si stanno formando col passare dei mesi sul soffitto delle piccole statattiti dovute all'umidità, sembra dovute ad infiltrazioni dal terrazzo soprastante, che per 1/2 è parte di un terrazzo di proprietà esclusiva di un condomino e per 1/2 è passaggio condominiale.
Vorrei sapere a chi rivolgermi, se ALL'AMMINISTRATORE O AL PROPRIETARIO DEL TERRAZZO, per far fare i lavori di riparazione e in che misura devono essere divise le spese.
Voglio sottolineare che l'amministratore mi dice che devo rivolgermi direttamente al prorpietario del terrazzo e che la faccenda non riguarda il condominio, mentre il proprietario del terrazzo mi dice che devo rivolgermi all'amministratore il quale deve deliberare l'eventuale intervento in assemblea, e lo stesso amministratore deve fare il calcolo delle spese, sia per quelle condominiali 1/3(millesimi di proprietà), e sia quelle del proprietario del terrazzo (1/3), mentre i restanti 2/3 del totale sarebbero a carico mio essendo il proprietario del garage sottostante, in base all'articolo 1126 cc. E' GIUSTA LA DIVISIONE ????? GRAZIE IN ANTICIPO. nardi
.
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
La Ripartizione a parere mio va calcolata così come prevede il codice Civile all'art. 1125. VVX XVIIVVIII

Il massetto e la pavimentazione in base ai milesimi di proprietà di chi lo calpesta, e l'intonaco intradosso di chi è coperto.

Qualora le infiltrazioni sono dovute a cattiva manutenzione della pavimentazione e impermeabilizzazione a totale carico di chi calpesta con risarcimento dei danni alle proprietà sottostanti.

A questo punto l'amministratore deve attivarsi alla verifica del motivo dell'infiltrazione e di tutta la prassi condominiale per attivare i lavori, per la parte condominiale, automaticamente dai risultati verrà coinvolto il singolo proprietario.

Ciao salves
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo il mio parere se il garage è interrato è esatto ciò che ha detto Salves;

Manutenzione di una struttura condominiale che funge anche da copertura di locali interrati.
Ripartizione delle spese di cortili e viali d'accesso condominiali: inapplicabile principio dei 2/3
Le spese di manutenzione di una struttura condominiale (cortile-viali d’accesso) che funge anche da copertura di locali interrati (come magazzini, box ecc.) vanno suddivise in base all’art. 1125 c.c. e cioè in parti uguali dai proprietari delle due strutture, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Secondo la Corte di Cassazione qualora il cortile condominiale svolga contemporaneamente la funzione di copertura delle autorimesse sottostanti, in caso di rifacimento del manto di copertura (nel caso la posa di una nuova guaina impermeabilizzante e una nuova pavimentazione), non si può applicare il principio di ripartizione di cui all'art 1126 c.c.:
- 1/3 a carico di chi esercita il calpestio;
- 2/3 ai proprietari dei locali sottostanti;
ma il principio di cui all'art. 1125 c.c.
- pavimentazione (copertura del pavimento art. 1125 c.c.) a carico di tutti i condomini e suddivisa per i millesimi di proprietà;
- intonaco, tinta e decorazioni a carico dei proprietari dei locali sottostanti;
- il resto delle spese 50% a carico di tutti i condomini e 50% a carico del proprietario dei locali sottostanti. (Cassazione, Sez. II, 14/09/2005 n. 18194)


Mentre se non è interrato, si dovrebbe applicare l'art. 1126 cc (1/3 e 2/3)

Per le partizioni tra i proprietari del terrazzo, la metà della quota (o derivante dall'art. 1125 o 1126 cc) sarà a carico del condominio e l'altra meta del proprietario che possiede mezzo lastrico.
 

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