ermi47

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti,
sono proprietario di un appartamento in un edificio costituito da 7 immobili dove non è stato costituito ufficialmente un condominio e si è operato sempre alla buona suddividendo poi le varie spese in parti uguali. E' sorto ora un problema sull'antenna; ce ne sono tre che servono alcuni appartamenti (i rimanenti appartamenti non ricevono e il segnale TV) ma non sono efficienti; i proprietari dell'ultimo piano nel cui terrazzo (non condominiale) sono installate tutte le antenne vedono tranquillamente la TV (uno tramite antenna parabolica di sua proprietà).- Nell'ultima assemblea condominiale a maggioranza si è deciso di installare un'antenna centralizzata ripartendo le spese in parte uguale fra i 5 condomini che la desideravano (uno non era presente).
Il condomino che era assente e a cui è stato trasmesso il verbale (precedentemente informato sull'ordine del giorno aveva detto che sarebbe stato d'accordo riguardo all'antenna) ha fatto sapere che se non aderiranno tutti e 7 i condomini anche lui si rifiuterà. Naturalmente in questo modo il costo unitario è ancora aumentato anche se l'installatore ha ridotto un pò il costo totale.
Desideravo sapere: è possibile che i due condomini che vedono la TV possono rifiutarsi di partecipare alla spesa e di non usufruire quindi della nuova antenna centralizzata?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Installazione antenna centralizzata
Nel caso non esista l'antenna centralizzata,l'assemblea non può obbligare i condomini ad installarne una o a partecipare alle spese di installazione in quanto è soggetta ad utilizzazione separata.
Le spese relative all'antenna, vanno divise in parti uguali e non in proporzione ai millesimi di proprietà, salvo il caso di un regolamento di condominio che disponga diversamente, perché l'utilizzo dell'antenna è uguale per ciascun condomino.


Gli articoli 232 e 397 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni) regolano l'installazioni di antenne nel condominio e sostituiscono in parte la legge 6 maggio 1940, n. 554 ("Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche").

D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Art. 232. Limitazioni legali
 

ergobbo

Membro Attivo
in questi casi la spesa maggiore non è l'antenna in se, ma i lavori di muratura collegati alla sua installazione.
Potete aggirare il problema deliberando di installare contemporaneamente sia una centralizzata per il digitale terrestre che una parabolica. Essendo stata quest'ultima definita "innovazione necessaria", la sia approva a maggioranza e la devono pagare anche quelli che non si collegano. L'antenna del digitale terrestre, invece la pagheranno in parti uguali solo quelli che ne usufruiscono.
 

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