L'articolo 2878 del codice civile indica chiaramente quali sono le cause per le quali sia possibile eseguire la cancellazione di un’ipoteca giudiziale:
• con la cancellazione dell’iscrizione.
• con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’Articolo 2847.
• con l’estinguersi dell’obbligazione (1176 e seguenti, 1230 e seguenti, 2930).
• col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’Articolo 2742.
• con la rinunzia del creditore.
• con lo spirare del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva (1353).
• con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche (Cod. Proc. Civ. 586).
A causa delle lungaggini burocratiche, una volta ottenuta a cancellazione dell'ipoteca, prima di vederla sparire dalle liste Conservatorie potrebbero passare non solo mesi, ma addirittura anni cosicché, a un semplice controllo, l'ipoteca potrebbe risultare ancora gravante ed esistente; il debitore, per dimostrare il contrario, dovrà esibire l'atto contenente l'ordine di cancellazione da parte del giudice.
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