Ecofin

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Proprietario Casa
Sono assegnatario di un bene in compropieta' , con un mio amico , abbiamo chiesto lo scioglimento della comunione ordinaria ed essendo un immobile non divisibile io ho chiesto la sua assegnazione , ma scopro che sulla sua meta' grava una ipoteca di un terzo che ha trascritto la ipoteca dopo la trascrizione della mia domanda di divisione . Ora il giudice me lo deve trasferire , ma l'ipoteca ? come faccio a farla togliere ?
 
O

Ollj

Ospite
Fermo restando le incombenze in termini di comunicazione al creditore ex art.1113 Cc e 784 cpc, la mancata cancellazione formale dell'ipoteca non impedisce la piena commerciabilità del bene ed il vincolo, pur formalmente in essere, sarà privo di ogni efficacia nei confronti dell'assegnatario che per primo abbia trascritto.
E' giurisprudenza consolidata che lo stesso provvedimento giudiziale che dispone la divisione sia titolo utile per disporre la cancellazione dell'ipoteca; ergo è il provvedimento d'assegnazione che contiene anche l'ordine di cancellazione.
Cassazione n. 19550/2009
Cassazione n. 1062/1979
 

Ecofin

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Proprietario Casa
Fermo restando le incombenze in termini di comunicazione al creditore ex art.1113 Cc e 784 cpc, la mancata cancellazione formale dell'ipoteca non impedisce la piena commerciabilità del bene ed il vincolo, pur formalmente in essere, sarà privo di ogni efficacia nei confronti dell'assegnatario che per primo abbia trascritto.
E' giurisprudenza consolidata che lo stesso provvedimento giudiziale che dispone la divisione sia titolo utile per disporre la cancellazione dell'ipoteca; ergo è il provvedimento d'assegnazione che contiene anche l'ordine di cancellazione.
Cassazione n. 19550/2009
Cassazione n. 1062/1979
Grazie Ollj della tua risposta ; ti chiedo una precisazione : ma la cancellazione della ipoteca ( trascritta dopo 5 anni alla mia domanda di divisione ) verra' disposta anche se il mio amico socio comproprietario e debitore non abbia saldato il creditore ipotacario ?
 
O

Ollj

Ospite
Lei risulta assegnatario in modo legittimo, il Giudice le assegna il bene libero da vincoli; il creditore ha diritto di far valere il proprio privilegio (e trasferire l'ipoteca) su quanto l'ex comunista avrà ricavato.
Infatti ex art.2825 CC
L’ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione
Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l’ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall’originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l’ipoteca sia nuovamente iscritta con l’indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l’ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli
I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite pero’ del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti .
I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione e’ stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione
 

Ecofin

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
La ringrazio molto per la Sua solerte risposta .

Ollj , mi scusi , facciamo un passetto avanti : POSTO CHE leggendo la sentenza di Cassazione n.19529 prevede che la partcipazione dei creditori ipotecari ex art. 1113 al giudizio di divisione non configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario , ma solo facoltativo , di conseguenza una sentenza emessa in mancanza dei creditori iscritti e' valida ,MA METTIAMO IL CASO CHE il creditore ipotecario anche se ha iscritto ipoteca dopo 5 anni dall'iscrizione della mia domanda di divisione , voglia intervenire nel giudizio , PUO' FARLO , anche se si tratta di un creditore che ha iscritto ipoteca dopo la mia iscrizione di domanda di divisione ? E si , CHE EFFETTO PUO' AVERE LA SUA EVENTUALE OPPOSIZIONE ? Puo' impedirla , rallentarla ?
 
O

Ollj

Ospite
Legga bene il mio intervento
Fermo restando le incombenze in termini di comunicazione al creditore ex art.1113 Cc e 784 cpc,
L'intervento è possibile ma a determinate condizioni... Le stesse che presuppongono la conoscibilità del creditore da parte sua ed imporrebbero l'invito allo stesso d'intervenire presentando opposizione: una tra queste, che il creditore abbia gia iscritto al momento della domanda giudiziale.
Dalla sua descrizione ciò non ricorre.
 

Ecofin

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Proprietario Casa
Legga bene il mio intervento

L'intervento è possibile ma a determinate condizioni... Le stesse che presuppongono la conoscibilità del creditore da parte sua ed imporrebbero l'invito allo stesso d'intervenire presentando opposizione: una tra queste, che il creditore abbia gia iscritto al momento della domanda giudiziale.
Dalla sua descrizione ciò non ricorre.
Quindi , dato che il creditore ipotecario ha iscritto ipoteca SUCCESSIVAMENTE alla mia trascrizione della domanda di divisione , puo' intervenire a sue spese MA NON SI PUO' OPPORRE .....mi pare di capire ......
 
O

Ollj

Ospite
Alcuna opposizione potrebbe mai proporre visto che:
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione, per l’effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda
 

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