Jrogin

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Riporto un estratto della circolare n° 31/e del 30 dicembre 2014, dell'agenzia delle entrate in relazione alle agevolazioni IVA prima casa:

24.1 DEFINIZIONE “PRIMA CASA” – AGEVOLAZIONE IVA
L’art. 33 del decreto modifica i criteri per individuare le case di abitazione
per le quali è possibile fruire dell’agevolazione “prima casa” ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto (i.e. applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento agli atti
imponibili ad IVA che abbiano ad oggetto detti immobili).
In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalla citata
disposizione al numero 21) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del
1972, l’aliquota IVA del 4 per cento si applica – ricorrendo le ulteriori condizioni
previste a tal fine (cfr. Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) – agli atti di trasferimento o di costituzione di
diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione)
classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:
- cat. A/1 - abitazioni di tipo signorile;
- cat. A/8 - abitazioni in ville;
- cat. A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.
L’applicazione dell’agevolazione IVA “prima casa” è, dunque, vincolata
alla categoria catastale dell’immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini
dell’individuazione delle case di abitazione oggetto dell’agevolazione, le
caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto
1969, che contraddistinguono gli immobili “di lusso”.63
L’art. 33 del decreto allinea, peraltro, la nozione di “prima casa” rilevante
ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alla definizione
prevista dalla disciplina agevolativa in materia di imposta di registro (i.e. aliquota
nella misura del 2 per cento per i trasferimenti delle case di abitazione, ad
eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9).
Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, in sede di stipula
dell’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione per il
quale si intende fruire dell’aliquota IVA del 4 per cento, deve essere dichiarata la
classificazione o la classificabilità catastale dell’immobile nelle categorie che
possono beneficiare del regime di favore (cat. A/2 – abitazioni di tipo civile; cat.
A/3 – abitazioni di tipo economico; cat. A/4 – abitazioni di tipo popolare; cat.
A/5 – abitazioni di tipo ultra popolare; cat. A/6 – abitazioni di tipo rurale; cat.
A/7 – abitazioni in villini; A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi), oltre
all’attestazione della sussistenza delle ulteriori condizioni prescritte per usufruire
dell’agevolazione (cfr. Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
Qualora in sede di stipula di contratto preliminare di vendita sia stata
effettuata la classificazione dell’abitazione come immobile “di lusso” ai sensi del
decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, con la conseguente
applicazione dell’imposta agli acconti sul prezzo di compravendita con
un’aliquota superiore all’aliquota del 4 per cento, è possibile rettificare le relative
fatture mediante variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633
del 1972, al fine di applicare l’aliquota IVA del 4 per cento sull’intero
corrispettivo dovuto (cfr. risoluzione 7 dicembre 2000, n. 187).
Resta inteso che l’agevolazione IVA “prima casa” non trova applicazione
in relazione ai trasferimenti di immobili non abitativi, quali quelli rientranti nella
categoria catastale A/10 – uffici e studi privati.64
24.2 CESSIONI DI CASE DI ABITAZIONE DIVERSE DALLA “PRIMA CASA”
Il numero 127-undecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633
del 1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento agli atti di
trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione
(anche in corso di costruzione) non “di lusso” secondo i criteri di cui al decreto
del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969 per le quali non ricorrono le
condizioni previste per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, richiamate
dal numero 21) della Tabella A, parte II, allegata al medesimo d.P.R. n. 633 del
1972.
L’art. 33 del decreto legislativo in commento non ha coordinato il numero
127-undecies) con la nuova formulazione del numero 21) della parte II della
medesima Tabella.
Il citato numero 127-undecies), infatti, ai fini dell’individuazione delle
abitazioni “di lusso”, fa ancora riferimento alle caratteristiche previste dal
decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969.
Tuttavia, dall’espresso richiamo al numero 21), si evince che
l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento presuppone che oggetto del
trasferimento sia un immobile avente la medesima natura/classificazione
catastale di quelli che potrebbero potenzialmente fruire dell’agevolazione “prima
casa”, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla nota II-bis all’art. 1
della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.
In base ad un’interpretazione sistematica delle citate disposizioni in
materia di trasferimenti immobiliari, deve ritenersi che, ai fini dell’applicazione
dell’aliquota IVA del 10 per cento alle cessioni o agli atti di costituzione di diritti
reali aventi ad oggetto case di abitazione diverse dalla “prima casa”, non assume
più alcun rilievo la definizione di “abitazione di lusso” di cui al decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969 che deve, pertanto, ritenersi
superata.65
In base alle medesime considerazioni, la definizione di case di abitazione
“di lusso” di cui al D.M. Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969 deve,
altresì, intendersi superata anche ai fini dell’individuazione dei fabbricati o
porzioni di fabbricato di cui all’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (c.d.
fabbricati Tupini), la cui cessione, ricorrendo le condizioni previste dal
medesimo n. 127-undecies), è soggetta ad IVA con aliquota del 10 per cento.
Di conseguenza, l’aliquota IVA del 10 per cento si applica – sussistendo
gli altri presupposti richiesti dalla norma – agli atti di trasferimento o di
costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di
costruzione) ovvero fabbricati Tupini classificati o classificabili nelle categorie
catastali diverse dalle cat. A/1, cat. A/8, cat. A/9, effettuati a decorrere
dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
Le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto
immobili classificati o classificabili in queste ultime categorie catastali sono
soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria del 22 per
cento.
 

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