Ennio Alessandro Rossi

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Con la sentenza n. 15103 del 22 giugno 2010 , la Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull'opposizione a una sanzione amministrativa comminata dal ministero dell'Economia a carico degli acquirenti di un immobile per inosservanza dei limiti massimi per il pagamento in assegni bancari e denaro contante e, comunque, effettuato senza l'intervento di intermediari abilitati, in violazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 197/1991.
La Cassazione ha confermato l'illiceità dei pagamenti frazionati.

La vicenda afferiva alla vendita di un bene immobile; gli acquirenti corrispondevano al venditore il prezzo di acquisto pattuito frazionandolo in assegni bancari e contanti che venivano versati con singoli importi non superiori a 20 milioni di lire ciascuno (dal 1 luglio 2010 di 5.000,00 euro), limite massimo in quell'epoca consentito dalla legge 197/1991.
 

ada1

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Quando una banca riceve assegni frazionati o richieste di frazionamento di questo tipo, è tenuta o no ad avvisarne le autorità di tutela?

Io credo che per fare in modo che il divieto sia rispettato, un'informazione in questo senso dovrebbe essere prevista.
 

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