La rivalutazione riapre con sconto sull'imposta
Riaperti i termini per la determinazione del valore delle quote e dei terreni, ma con la possibilità di compensare l'imposta sostitutiva versata con la precedente rivalutazione. È questa una importante disposizione fiscale contenuta nello schema di decreto legge in materia di sviluppo esaminato ieri dal Consiglio dei ministri.
L'articolo 7, riapre il termine per la rivalutazione delle quote (di società non quotate in mercati regolamentati) e dei terreni (agricoli ed edificabili) di persone fisiche e società semplici relativamente ai beni posseduti alla data del 1° luglio 2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012. Le perizie dovranno essere giurate entro lo stesso termine (30 giugno 2012). Come in passato, la perizia di stima deve essere redatta e asseverata dai professionisti individuati negli articoli 5 e 7 della legge 448/2001. La data di riferimento dei valori è quella del 1° luglio 2011.
Con il provvedimento in esame viene finalmente risolto l'annoso problema relativo al recupero dell'imposta sostitutiva in presenza di nuova rivalutazione per terreni e quote già rivalutati, a patto che in dichiarazione dei redditi vengano riportati i dati richiesti da Unico2012.
In passato, infatti, accadeva che chi aveva già usufruito delle precedenti leggi di rivalutazione (l'ultima riapertura è stata fatta con la legge 191/2009, articolo 2, comma 229) e ravvisava l'opportunità di procedere alla nuova rivalutazione, doveva versare la nuova imposta sostitutiva e richiedere il rimborso di quella precedentemente pagata (al massimo era possibile sospendere i pagamenti delle rate non ancora scadute). L'Agenzia non ammetteva l'ipotesi, peraltro la più logica e coerente, di scomputare dall'imposta dovuta sul nuovo affrancamento di valore quella precedentemente versata relativa all'ultima rivalutazione effettuata. Con la risoluzione n. 236/E/08 veniva ribadito che se dal primo versamento dell'imposta sostitutiva erano passati più di 48 mesi, il rimborso ex articolo 38 dell Dpr 602/73 non era più esperibile, per decadenza dei termini.
Rimane comunque aperta la via del rimborso per quei contribuenti che non intendono detrarre l'imposta relativa alla precedente rivalutazione; in questo caso viene, invece, accolta la tesi delle Entrate e cioè che il rimborso deve essere richiesto entro i 48 mesi. Viene inoltre precisato che il termine decorre dalla data di versamento dell'ultima imposta o del versamento della prima rata con la limitazione che il rimborso non può essere d'importo superiore all'imposta sostitutiva dovuta a fronte del nuovo affrancamento. Per le richieste di rimborso già scadute alla data di entrata in vigore del decreto viene concesso, in deroga al limite di 48 mesi, un anno di tempo per presentare l'istanza di rimborso.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-05-06/rivalutazione-riapre-sconto-imposta-
:daccordo:
Riaperti i termini per la determinazione del valore delle quote e dei terreni, ma con la possibilità di compensare l'imposta sostitutiva versata con la precedente rivalutazione. È questa una importante disposizione fiscale contenuta nello schema di decreto legge in materia di sviluppo esaminato ieri dal Consiglio dei ministri.
L'articolo 7, riapre il termine per la rivalutazione delle quote (di società non quotate in mercati regolamentati) e dei terreni (agricoli ed edificabili) di persone fisiche e società semplici relativamente ai beni posseduti alla data del 1° luglio 2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012. Le perizie dovranno essere giurate entro lo stesso termine (30 giugno 2012). Come in passato, la perizia di stima deve essere redatta e asseverata dai professionisti individuati negli articoli 5 e 7 della legge 448/2001. La data di riferimento dei valori è quella del 1° luglio 2011.
Con il provvedimento in esame viene finalmente risolto l'annoso problema relativo al recupero dell'imposta sostitutiva in presenza di nuova rivalutazione per terreni e quote già rivalutati, a patto che in dichiarazione dei redditi vengano riportati i dati richiesti da Unico2012.
In passato, infatti, accadeva che chi aveva già usufruito delle precedenti leggi di rivalutazione (l'ultima riapertura è stata fatta con la legge 191/2009, articolo 2, comma 229) e ravvisava l'opportunità di procedere alla nuova rivalutazione, doveva versare la nuova imposta sostitutiva e richiedere il rimborso di quella precedentemente pagata (al massimo era possibile sospendere i pagamenti delle rate non ancora scadute). L'Agenzia non ammetteva l'ipotesi, peraltro la più logica e coerente, di scomputare dall'imposta dovuta sul nuovo affrancamento di valore quella precedentemente versata relativa all'ultima rivalutazione effettuata. Con la risoluzione n. 236/E/08 veniva ribadito che se dal primo versamento dell'imposta sostitutiva erano passati più di 48 mesi, il rimborso ex articolo 38 dell Dpr 602/73 non era più esperibile, per decadenza dei termini.
Rimane comunque aperta la via del rimborso per quei contribuenti che non intendono detrarre l'imposta relativa alla precedente rivalutazione; in questo caso viene, invece, accolta la tesi delle Entrate e cioè che il rimborso deve essere richiesto entro i 48 mesi. Viene inoltre precisato che il termine decorre dalla data di versamento dell'ultima imposta o del versamento della prima rata con la limitazione che il rimborso non può essere d'importo superiore all'imposta sostitutiva dovuta a fronte del nuovo affrancamento. Per le richieste di rimborso già scadute alla data di entrata in vigore del decreto viene concesso, in deroga al limite di 48 mesi, un anno di tempo per presentare l'istanza di rimborso.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-05-06/rivalutazione-riapre-sconto-imposta-
:daccordo: